Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/06/2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 112/2008 con cui, fra i numerosi altri provvedimenti, viene prevista all’art. 19 a decorrere dal 1° gennaio 2009 la cumulabilità di tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, come ad esempio, quelli susseguenti ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa. Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente od autonomo, le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di legge e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti. Restano, altresì, cumulabili – sulla base delle previsioni precedenti – con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia ed altri trattamenti liquidati con contribuzione pari o superiore a 40 anni, che quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, mentre restano fuori le c.d. pensioni di reversibilità. A partire quindi da tale data, i titolari delle pensioni sopra riportate ai capoversi primo e secondo saranno liberati dalla trattenuta per divieto di cumulo che prevedeva, per le pensioni liquidate secondo il metodo retributivo: – la trattenuta dell’intera pensione se l’occupazione è come lavoratore subordinato;- la trattenuta del minore importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo e il 30% del reddito conseguito se l’occupazione è come lavoratore autonomo o parasubordinato (ivi compreso il reddito da collaborazione). La soppressione del divieto di cumulo nei casi previsti comporterà anche la cancellazione dell’obbligo di presentare all’Inps la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti da parte dei pensionati con rapporto di lavoro autonomo.
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