Il Decreto Legge, n. 112 del 25 giugno 2008 all’articolo 21, apporta alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con l’obiettivo di contenere i cambiamenti che, nella scorsa legislatura, la legge 247/2007 aveva posto al D.lgs. 368/2001 (l’intento, a suo tempo, era quello di limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato a favore di quelli a tempo indeterminato). CAUSALI – A decorrere dal 25.06.2008 è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato anche a fronte di ragioni riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro e non più come in precedenza collegate solo a situazioni eccezionali o temporanee. Con tale assunto normativo si amplia il campo di applicazione del contratto a termine, che viene consentito anche a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo legate alla ordinaria attività del datore di lavoro. Occorre rilevare, che l’attuale ampliamento del campo di applicazione del negozio giuridico, riduce fortemente la portata del comma 1 dello stesso articolo 1 del D.lgs. 368/2001, introdotto dalla legge 247/2007, col quale si precisava che il contratto di lavoro subordinato veniva di regola stipulato a tempo indeterminato. LIMITI TEMPORALI – Viene inoltre fortemente ridotto il campo di operatività del limite di trentasei mesi, introdotto dalla legge 247/2007 di durata del rapporto di lavoro in caso di successione di più contratti a termine, oltre il quale si ha la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il Decreto legge in esame, dà la possibilità alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale di prevedere una diversa durata massima del limite di 36 mesi previsto dal legislatore. Occorre evidenziare che il suddetto limite, è comprensivo delle proroghe e dei rinnovi e riguarda il cumulo temporale dei contratti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore con riferimento alla identica mansione lavorativa.Al riguardo, segnaliamo che in data 7 maggio 2008 è stato sottoscritto da Confcooperative, Legacoop, Agci e Cgil, Cisl, Uil un avviso comune che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine per un periodo superiore di otto mesi rispetto ai 36 di legge: esso mantiene validità, ma ora il periodo potrà essere ulteriormente allungato con accordi su tutti i livelli di contrattazione. DIRITTO DI PRECEDENZA Si osserva, infine, che viene ridotto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato introdotto dalla legge 247/2007, per i lavoratori che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Il provvedimento governativo del 25.06.2008, dà infatti la possibilità alla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale di derogare al disposto normativo che prevede il diritto di precedenza per i lavoratori assunti a tempo determinato; la nuova impostazione permette di superare le criticità che si erano venute a creare in relazione ad altri diritti di precedenza previsti nel nostro ordinamento (contratti part-time, licenziati per riduzione di personale, ecc.).
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