circolare 101.2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 28/05/2008, è stato pubblicato il D.L. n.93 del 27/05/2008 con cui viene introdotta, in modo sperimentale per il periodo dal 1/7/2008 al 31/12/2008, la detassazione entro il limite massimo complessivo di € 3.000,00 lordi delle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario, lavoro supplementare e premi di risultato dai datori di lavoro privato, che verranno assoggettate ad una imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali e comunali nella misura del 10%. Tale nuova impostazione dovrà essere applicata dal 1° luglio a tutti i lavoratori del settore privato che nel corso del 2007 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.000,00 e che non manifestino espressamente in forma scritta la volontà di non avvalersene, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria. Qualora ci si trovasse a coinvolgere lavoratori per i quali non si è rilasciato il CUD per il 2007, bisognerà acquisire una loro dichiarazione che attesti il reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2007. Questa dichiarazione dovrà essere acquisita anche in presenza di lavoratori che abbiano svolto altre attività di lavoro subordinato, mentre non sono rilevanti i redditi da lavoro autonomo e quelli percepiti ad altro titolo. Esaminiamo i tre casi in cui è prevista l’applicazione del nuovo regime agevolativo:Prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs.66/2003, effettuate nel periodo 1/7/2008 – 31/12/2008Una prima valutazione riguarda la operatività (una volta individuati i lavoratori interessati) che riguarderà gli straordinari che dovranno essere svolti e pagati nel periodo oggetto di sperimentazione; non potranno quindi essere sottoposti all’imposta sostitutiva del 10% gli straordinari effettuati nel mese di giugno 2008 (o comunque prima del 1/7/2008) anche se pagati con la busta paga relativa al mese di luglio 2008; non potranno inoltre essere sottoposti all’imposta sostitutiva del 10% gli straordinari effettuati nel mese di dicembre 2008 se pagati nella busta paga relativa al mese di gennaio 2008.Le ore di straordinario effettuabili devono essere rispettose dei limiti previsti dal CCNL applicato o di legge (250 ore annue), tenendo conto delle ore di straordinario già effettuate dall’inizio dell’anno.Nessun riferimento è fatto alle prestazioni di lavoro straordinario retribuite in maniera forfettizzata (straordinario forfetario o indennità di non limite orario): qualora i lavoratori interessati abbiano comunque obbligo di marcatura oraria riteniamo che, previa verifica di congruità con le ore effettivamente prestate, anche tali erogazioni siano assoggettabili al regime fiscale agevolato, purchè ovviamente derivanti da accordi concordati prima del 29/05/08. Prestazioni di lavoro supplementare e prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo 1/7/2008 – 31/12/2008, con esclusivo riferimento a contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimentoNel precisare che sono prese in considerazione le ore svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti (anche in conseguenza di clausole elastiche), entro il limite del tempo pieno, si ribadisce anche in questo caso l’impostazione prevista per le ore straordinarie sopra evidenziata, che permette di sottoporre all’imposta sostitutiva del 10% solo le ore fatte dopo il 1° luglio e pagate al massimo con la busta paga di dicembre 2008.Oggetto di questo trattamento saranno solo i contratti part-time stipulati prima del 29/5/2008 data di entrata in vigore del provvedimento; il termine stipulati lascerebbe intendere che siano interessati solo i contratti a tempo parziale sorti come tali sin dall’origine, si ritiene però che debbano essere considerati anche gli accordi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, sempre che siano avvenuti prima del 29/5/2008. Si ritiene inoltre che debba riguardare ogni tipo di contratto part-time: orizzontale, verticale e misto.Analogamente a quanto evidenziato per il lavoro straordinario, anche le ore supplementari effettuabili devono essere rispettose degli eventuali limiti previsti dal CCNL applicato, tenendo conto di quelle già effettuate dall’inizio dell’anno. Somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresaSono da ricondurre a questa voce tutti i premi di risultato, individuali e non, oltre a scelte unilaterali del datore di lavoro legate ai risultati aziendali; rientrano in questo ambito anche gli accordi di secondo livello sul salario variabile (siglati a livello aziendale) che però si dovranno raccordare con il Decreto (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che prevede su queste somme una detrazione fiscale del 23% su un importo massimo di € 350, in attuazione dell’art. 1, comma 70, della legge n.247/2007. Il tetto di 3.000 euro lordi, individuato come limite per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, è da prendere a riferimento per le somme corrisposte complessivamente a ogni lavoratore anche in relazione alle diverse situazioni previste.Evidenziamo infine che il D.L. 93/2008 ha determinato l’abrogazione della lettera b) dell’art.51, comma 2 del Testo Unico delle imposte, facendo venir meno la sottrazione dall’imponibile fiscale delle somme concesse come erogazioni liberali, nel limite di € 258,23, in occasione di festività o ricorrenze, o per sussidi occasionali per esigenze personali. Considerazioni sul trattamento da riservare a queste sommeCerchiamo di definire il trattamento da riservare a queste somme che “…..non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.”Gli importi corrisposti ai sensi del presente Decreto Legge:• Sono integralmente assoggettati a contribuzione previdenziale;• Non si cumulano con il reddito ai fini della definizione dell’imponibile fiscale e non devono essere presi in considerazione ai fini delle detrazioni fiscali ordinarie;• Sono assoggettate ad una imposta secca nella misura del 10%;• Non concorrono a formare la base imponibile per le addizionali;• Non sono utili ai fini della determinazione della aliquota per le somme da assoggettare a tassazione separata;• Non sono rilevanti ai fini ISEE del singolo contribuente o del suo nucleo familiare;• Devono invece essere computate per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali (es. ANF);

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