Con un comunicato sul proprio sito l’Inail ha fornito le seguenti istruzioni per la compilazione della denuncia di infortuni ai fini statistici (cfr circolare Unicaf n. 92/2008)Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) prevede che vengano segnalati all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, esclusoquello dell’infortunio.Tale segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente predisposto.Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l’utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 8aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza”.Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative. Alle luce di questi chiarimenti e dall’attenta lettura del testo di legge (articolo 18 comma1 lettera r) sembra che l’adempimento ai fini statistico-informativi sia autonomo rispetto a quello ai fini assicurativi.Pertanto: per tutti gli infortuni di durata di almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento, dovrebbe essere fatta la denuncia “statistica” per gli infortuni di durata superiore a 3 giorni deve essere fatta anche la solita denuncia denuncia di tipo assicurativo.L’Istituto non ha esplicitato questa impostazione che però sembra trasparire dalla lettura dei diversi testi.Anche in questo caso non resta quindi che consigliare di tenere un atteggiamento prudente e, per gli infortuni superiore a 3 giorni, effettuare entrambe le comunicazioni (il modello statistico è reperibile sul sit Inail www.inail.it).In assenza di ulteriori indicazioni, ancora una volta in via prudenziale, è opportuno che la denuncia sia effettuata entro i consueti due giorni dall’evento.Un’ultima annotazione: l’impossibilità di inviare la denuncia statistica in via telematica crea ulteriori difficoltà ai datori di lavoro e, soprattutto, dimostra l’inutilità dell’adempimento. E’ nota infatti la fine che fanno tutte le comunicazioni cartacee effettuate agli enti di previdenza e alla pubblica amministrazione in generale.
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