Il Ministero del lavoro con lettera circolare del 17-4-2008, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio e di condizioni di lavoro a rischio.Nel primo caso – articolo 17 comma 2 lettera a) Dlgs 151/2001 – il Ministero precisa che in caso di interdizione dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la relativa domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione ed il provvedimento “decorrerà dalla data d’inizio dell’astensione dal lavoro”.Molto spesso le Dpl, specialmente quando la certificazione medica prodotta della lavoratrice è rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, dispongono immediatamente il provvedimento di interdizione visto che non sono necessari accertamenti sulla situazione ambientale.La nota prende anche in esame il caso dell’interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio – articolo 17 comma 2 lettere b) e c) D.Lgs. n. 151/2001. In questo caso le Dpl devono effettuare un accertamento circa l’impossibilità, per il datore di lavoro, di adottare misure volte alla eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice. Se unitamente alla domanda di astensione è già prodotta una dichiarazione del datore di lavoro circa l’impossibilità di adibizione della lavoratrice ad altre mansioni, la Dpl può disporre l’astensione, anche prima di tale accertamento. A differenza della prima situazione, in questo caso l’interdizione dal lavoro “decorrerà dalla data del provvedimento stesso”. Non è quindi conforme alla disciplina vigente l’emanazione di un provvedimento che agisca retroattivamente.
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