L’Inps, messaggio n. 7040 del 27-3-2008, ha fornito alcune precisazioni alle istruzioni contenute nella circolare n. 137/2007 in merito all’estensione delle prestazioni di maternità ad iscritte e iscritti alla gestione separata (Dm 12-7-2007).Correggendo un palese errore della citata circolare, viene precisato che il congedo di maternità è riconosciuto a tutte le iscritte alla gestione separata comprese titolari delle cosiddette mini co.co.co.(cioè inferiori a 30 gg. di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente) che inizialmente erano state escluse.Ricordiamo che la prestazione riguarda oltre alle lavoratrici a progetto, le associate in partecipazione, alle professioniste anche le lavoratrici riconducibili alle categorie tipiche (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c., venditori porta a porta ecc..).Ricordiamo che la prestazione spetta alle lavoratrici che non sono iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionate (il contributo è pari allo 0,72%).Il Dm 12-7-2007 ha previsto l’interdizione dall’attività lavorativa per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, comprese le associate in partecipazione, imponendo il divieto di coinvolgimento lavorativo ai committenti previsto dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.151/2001 (maternità obbligatoria e interdizione anticipata).Per ottenere l’indennità, sia per congedo di maternità che parentale, le lavoratrici devono effettivamente astenersi dal lavoro.La situazione è diversa per quanto riguarda il congedo parentale che l’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata.In virtù di questa previsione, peraltro poco ragionevole, sono pertanto esclusi gli associati in partecipazione, i liberi professionisti. La circolare 137 aveva previsto l’esclusione dei soggetti che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a 30 giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente). Questa esclusione ci sembra che sia stata, incomprensibilmente, mantenuta.
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