Rispondendo ad un interpello il Ministero del lavoro, con nota n. 8 del 26-3-2008, chiarisce le modalità di stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con pensionati di vecchiaia.L’articolo 61, comma 3, Dlgs. n. 276/2003, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto, tra gli altri, …coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.La richiesta dell’interpellante è se il pensionato di anzianità che raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia possa rientrare nella fattispecie sopra indicata.Il Ministero ribadisce quanto già affermato nella circolare n. 1/2004 e cioè che le pensioni di anzianità al compimento dei requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni di vecchiaia. Pertanto qualora venga stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un percettore di pensione di anzianità che abbia raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto debba essere escluso dal campo di applicazione del lavoro a progetto e possa, quindi, essere redatto con le modalità già in uso prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003.Ovviamente non è necessaria la definizione di un progetto o programma di lavoro, ma devono comunque sussistere tutti i requisiti di autonomia tipici del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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