circolare 62.2008

Con la circolare n. 17 del 5-3-2008 l’Inail fornisce le istruzioni in merito all’assicurabilità presso l’Istituto degli operai a tempo determinato dipendenti da cooperative inquadrate nel settore agricolo ai sensi della Legge 240/1984.L’articolo 1, comma 61, della Legge 247/2007 ha infatti stabilito che dall’1-1-2008 gli Otd delle imprese in oggetto siano assicurati contro gli infortuni secondo le modalità di cui al titolo I del TU Dpr 1124/1965 (settore industria), mentre in precedenza erano soggetti alle norme del settore agricolo (Cfr circolari Unicaf nn. 8 e 61 del 2008, quest’ultima a commento della circolare Inps n. 20/2008).La circolare Inail contiene un utile riassunto della situazione per le cooperative ex lege 240. In questa sede riassumiamo gli aspetti operativi di utilità immediata. Anche per l’Inail come per l’Inps, che si era espresso con la circolare n. 20, dall’1-1-2008 cessa l’obbligo della contribuzione agricola unificata (CAU) riscossa dall’INPS, ovviamente relativamente al premio Inail.Il premio assicurativo deve essere calcolato e versato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli operai a tempo indeterminato.Ricordiamo che l’Inail, pur col parere discorde delle associazioni cooperative, a seguito dell’entrata in vigore del DM 12-12-2000, ha inquadrato queste attività nella gestione tariffaria “Altre Attività”. In linea di massima la classificazione tariffaria da applicare è quella relativa all’attività svolta dagli Oti.Se la cooperativa non ha alle proprie dipendenze Oti, o se questi sono adibiti a lavorazioni diverse da quelle svolte dagli Otd, la classificazione tariffaria andrà individuata all’interno della tariffa Altre Attività, tenendo conto dell’attività svolta dagli operai a tempo determinato. In merito agli adempimenti operativi riportiamo il testo della circolare. Nel caso in cui l’impresa interessata sia già titolare di una PAT per i lavoratori a tempo indeterminato, la stessa dovrà presentare una denuncia di variazione con l’indicazione dei lavoratori a tempo determinato da assicurare, la lavorazione svolta dagli stessi e le relative retribuzioni presunte. In base a tale denuncia, la Sede INAIL competente: – a parità di rischio, valuterà l’opportunità di richiedere una integrazione di rata anticipata; – nel caso di lavorazione diversa da quella già assicurata, istituirà all’interno della stessa PAT la nuova voce di rischio, secondo quanto già previsto nell’art. 11 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi; Laddove, invece, l’impresa non sia già titolare di un rapporto assicurativo per lavoratori a tempo indeterminato, la stessa dovrà presentare una denuncia d’esercizio per l’attività svolta dai lavoratori a tempo determinato. In base a tale denuncia, la Sede INAIL competente istituirà la PAT e la nuova voce di rischio relativa all’attività svolta dagli operai a tempo determinato [15], secondo quanto previsto nell’articolo 10 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi. Il pagamento del premio anticipato dovuto per il 2008 avverrà entro il termine indicato nel certificato di assicurazione, salvo conguaglio in sede di regolazione (autoliquidazione 2009).In sede di prima applicazione, considerata la novità della normativa in esame, saranno ritenute nei termini le denunce d’esercizio o di variazione presentate entro il 31 marzo 2008.Come si vede, le istruzioni fornite sono in linea con quanto anticipato nella circolare Unicaf n. 61. Molto opportunamente l’Istituto ha concesso un po’ di tempo per regolarizzazione le posizioni considerato che oggi, vista la decorrenza della norma, si sarebbe fuori dai termini (30 giorni) previsti dal TU. Meno precisa ci sembra la circolare per quanto riguarda le prestazioni. Sono, infatti, richiamati gli articoli 68 (indennità per inabilità temporanea assoluta) e 116 (inabilità permanente e ai superstiti) del TU che si riferiscono al titolo I, ma non è specificato come operare in questo periodo transitorio.In carenza di istruzioni dall’1-1-2008 probabilmente molte cooperative hanno continuato ad utilizzare la modulistica agricola anziché quella industriale. Se si presentano questi casi, che la circolare non tratta, è consigliabile darne comunicazione all’Istituto in modo che possano essere fatte le necessarie sistemazioni (nella speranza che questo non allunghi troppo i tempi di liquidazione). Segnaliamo che la circolare non fa alcun cenno all’obbligo di tenuta del libro matricola regolarmente vidimato dall’Inail ma – analogamente a quanto previsto per tutti gli assicurati all’Inail e, nel nostro caso, agli Oti e agli impiegati– riteniamo sia necessario provvedere al riguardo, non essendo sufficiente, ai fini Inail, la compilazione del registro d’impresa. Conseguentemente, la sezione matricola del registro d’impresa per le cooperative ex L. 240/84 dovrebbe poter essere definitivamente pensionato, con l’adozione di tale sistema equipollente: è, in ogni caso, opportuno prendere contatto con la competente sede Inps per un’opportuna verifica.Come di consueto, il libro matricola dovrà essere unico, per impiegati, Oti e Otd, anche se è evidente che ciò risulterà di scomoda applicazione, stanti il reiterarsi dei rapporti di lavoro da parte degli Otd.In sede di prima applicazione – e salvo diverse istruzioni Inail che intervengano – qualora dal 1 gennaio u.s. siano stati registrati nuovi assunti, sarà opportuno, annotare per i singoli lavoratori che l’iscrizione a libro matricola è stata effettuata in applicazione dell’articolo 1, comma 61, della Legge 247/2007 e della circolare Inail n. 17 del 5-3-2008, onde evitare contestazioni sulla mancata cronologicità.

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