Con il D.M. del 21/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2008, il Ministero del Lavoro ha adottato il modulo per le dimissioni volontarie che i lavoratori dovranno obbligatoriamente utilizzare a partire dal 5 marzo 2008; sono state inoltre fornite le istruzioni per la sua corretta compilazione. Tale adempimento era necessario al fine di rendere operative le disposizioni previste dalla legge n. 188/2007 (vedi circolare Unicaf n. 170/2007) miranti a combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. La legge 188/2007 prevede che la lettera di dimissioni volontarie del lavoratore debba essere consegnata al datore di lavoro utilizzando questa specifica modulistica (che proponiamo in allegato), pena la sua nullità. Rammentiamo che il modello deve essere utilizzato: dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato; dai titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa, anche a progetto; dai titolari di rapporti di associazione in partecipazione (dove l’associato presta attività lavorativa); dai soci che abbiano instaurato uno dei suddetti rapporti con la cooperativa. Il modello può essere acquisito solo telematicamente o accedendo al sito www.lavoro.gov.it e potrà essere utilizzato direttamente dal lavoratore a seguito di preventiva registrazione o tramite i “soggetti abilitati” a seguito di sottoscrizione di specifica convenzione ministeriale; in questa prima fase sono già operativi le Direzioni Provinciali del Lavoro, i Centri per l’impiego, i Comuni, ma si ritiene opereranno, non appena autorizzati, anche i patronati ed i sindacati. La produzione del modulo determinerà in automatico l’invio dei dati al ministero per la conseguente elaborazione e la assegnazione di un “codice univoco di comunicazione” che contraddistinguerà caratterizzandola la dimissione e a cui dovrà fare riferimento il datore di lavoro per le comunicazioni telematiche obbligatorie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. La compilazione del modello da parte dei lavoratori è tutt’altro che agevole, richiedendo una serie di dati codificati (ad esempio codice comune, codifica Atecofin del settore di appartenenza, qualifiche professionali ISTAT) che ricalcano i dati ora previsti nelle comunicazioni di assunzione: se la compilazione di tali codifiche è – come presumibile – bloccante per la procedura on line, ciò comporterà in molti casi necessità di assistenza.Si evidenzia che nel modello è stato previsto uno specifico campo “tipo comunicazione” che consentirà di procedere con una comunicazione di annullamento delle dimissioni in caso di ripensamento del lavoratore. Segnaliamo, comunque, che le dimissioni costituiscono atto unilaterale recettizio e che, quindi, una volta consegnate al datore di lavoro questi non è tenuto ad accettare il ripensamento. La fase di avvio di questa nuova impostazione richiederà particolare attenzione da parte dei datori di lavoro per situazioni particolari che si potranno creare:• dimissioni presentate in modo irregolare da parte di lavoratori che a seguito di ciò interrompano l’attività lavorativa; in questo caso il percorso obbligato sembra quello disciplinare che porterà al licenziamento per giusta causa, con il relativo possibile conseguente contenzioso;• dimissioni recapitate per posta (o anche di persona) oltre i termini previsti per le comunicazioni obbligatorie legate alla risoluzione del rapporto di lavoro; in questo caso riteniamo che il rapporto di lavoro si dovrà intendere risolto nel momento in cui il datore di lavoro è entrato in possesso delle dimissioni (sarà bene conservare la busta riportante il timbro postale o acquisire la dichiarazione da parte del lavoratore sulla data di consegna). Confidiamo comunque che il Ministero fornisca quanto prima ulteriori istruzioni operative.
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