L’art. 1, comma 67, della legge 247/07 (vedi circ. unicaf n. 10/2008) ha abrogato, con effetto dal 1 gennaio 2008, l’art. 2 della legge 135/97 che consentiva ai datori di lavoro di decontribuire le erogazioni variabili previste da contratti di secondo livello aziendali o territoriali (es. edilizia, pulizie). La medesima norma ha introdotto una nuova disciplina della decontribuzione, che per essere operativa richiede l’emanazione di apposito DM. Conseguentemente, come era prevedibile, l’Inps, con il messaggio 28 gennaio 2008, n. 2085, ha diramato istruzioni in merito alla nuova regolamentazione, introdotta dal citato art. 1, comma 67 della L. 247/2007 confermando che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, non trova più applicazione la vecchia disciplina della decontribuzione.In attesa di apposito DM, non risulta essere però ancora applicabile il nuovo regime previsto dalla L. 247/2007. Pertanto le aziende che, in virtù di contratti collettivi aziendali e territoriali beneficiavano della decontribuzione, devono versare l’ordinaria contribuzione. La questione è di interesse generale, ma nell’immediato riguarda quei settori (edili, artigianato…) che erogano mensimente salario variabile , che fino al 2007 era decontribuito. La regolarizzazione della contribuzione eventualmente non versata deve essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2008 (giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio).Qualora, nel frattempo, sia stato emanato il citato DM, i datori di lavoro, In sede di regolarizzazione, potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto legge 247/2007 per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti nel decreto. Sulle modalità operative che dovranno essere seguite dai datori di lavoro, l’Inps si riserva di fornire successive istruzioni.
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