Come era facile immaginare, l’Agenzia delle Entrate con un semplice comunicato stampa (del 4-1-2008) ha stabilito che i sostituti d’imposta che per motivi tecnici non sono riusciti ad erogare entro il mese di dicembre 2007, come stabilito dalla legge, il bonus a favore dei cosiddetti “incapienti” potranno erogare agli aventi diritto la somma spettante entro il mese di gennaio. Il corrispondente recupero avverrà tramite compensazione da operare sulle somme dovute in relazione alla prima scadenza utile di versamento delle ritenute (18-2-2008).Con ulteriore comunicato stampa del 10-1-2008, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, inoltre, che i sostituti d’imposta che erogano il bonus devono effettuare il recupero evidenziando le somme corrisposte nei modelli F24 utilizzando il codice tributo 1650, istituito con risoluzione 1/E del 2-1-2008.L’Agenzia delle entrate ha però comunicato “…che si considerano comunque correttamente eseguiti gli adempimenti dei sostituti d’imposta che hanno recuperato le somme erogate a titolo di bonus scomputandole dal versamento di ritenute con le modalità previste dal DPR 445/1997”.Il decreto citato prevede la possibilità di scomputare dalle ritenute dovute versamenti di ritenute eccedenti al dovuto. Quindi che non ha avuto la possibilità di utilizzare il codice 1650 e ha decurtato l’importo del bonus da quello dell’irpef da versare è comunque in regola.
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