L’articolo 7, comma 4, del DL 248/2007 (il cosiddetto “milleproroghe”) ha introdotto un’importante novità rispetto al trattamento economico dei soci lavoratori previsto dall’articolo 3 comma 1 della Legge 142/2001 (entrambi i testi sono riportati in allegato alla presente).La norma chiarisce che qualora una cooperativa operi in un settore dove sono presenti più contratti collettivi, il trattamento economico complessivo deve far riferimento al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.In concreto, ad esempio, una cooperativa del settore pulizie dovrà garantire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal Ccnl pulizie e multiservizi (tra l’altro rinnovato di recente) in quanto questo contratto è stipulato dalle tre Associazioni cooperative e dalle tre Organizzazioni sindacali ampiamente più rappresentative a livello nazionale. Nel settore è presente un altro Ccnl, stipulato da Unci e Confsal, che però non può vantare un’analoga rappresentatività.Considerazioni simili si possono fare per il settore dei servizi alla persona, ambito in cui il fenomeno è meno evidente, se pur in crescita.Ricordiamo che anche in precedenza, per il calcolo dei contributi previdenziali, bisognava utilizzare le retribuzioni derivanti dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (articolo 1 comma 1 della Legge 389/1989).A nostro avviso la norma non modifica, se non nei termini sopra descritti, la Legge 142. È però necessario ricordare che i pochi chiarimenti ministeriali emanati – di fatto contenuti nella circolare 10/2004 – hanno chiarito il concetto di “trattamento minimo”. Per il Ministero si tratta di retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), altre voci retributive fisse, mensilità aggiuntive (compresa la 14ma), scatti di anzianità (il tutto riferito all’orario contrattuale).La norma dovrebbe avere molta importanza nelle procedure di appalto che vedono coinvolti gli Enti pubblici. Legge 142/2001 – articolo 3 comma1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.Dl 248/2007 – articolo 7 comma 4 Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
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