La Finanziaria 2008 (Legge n. 285 del 24-12-2007) pubblicata sulla GU n. 300 del 28-12-2007 (SO n. 285) come oramai prassi da alcuni anni a questa parte è intervenuta ad introdurre modifiche al regime fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente o assimilato, per su in misura più contenuta rispetto alle previsioni contenute nelle ultime finanziarie (introduzione del meccanismo delle deduzioni dal reddito, poi sostituito con uno “nuovo” basato su detrazioni d’imposta, sempre con revisione degli scaglioni di imposta e delle relative aliquote).L’agenzia delle entrate ha già fornito le istruzioni operative con la circolare 1/E del 9-1-2008.Di seguito procediamo ad evidenziare i punti più significativi per la nostra attività, seguendo l’ordine, non sempre coerente, con cui sono riportati nel testo della legge. Articolo 1 comma 4 – destinazione eventuale extragettitoViene indicato, con un disposto teso a vincolare le scelte future, che le eventuali maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni (il cosiddetto extragettito) sarà destinato prioritariamente a ridurre l’indebitamento.L’eccedenza sarà destinata a diminuire la tassazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’aumento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.L’incremento di tale misura viene previsto per le fasce di reddito più basse in una misura percentuale non inferiore al 20%. Articolo 1 commi 11 e 12 – detrazioni d’imposta per gli assegni al coniugeÈ prevista la modifica, già con effetti sul periodo d’imposta 2007, dell’importo delle “Altre detrazioni” da articolo 13 del TUIR spettanti in relazione ad assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (lettera c), comma 1, art. 10 del TUIR), se risultanti da provvedimenti del giudice. L’importo delle nuove detrazioni è equiparato a quelle spettanti per i pensionati che hanno meno di 75 anni e decorre dal 2007.Per quanto concerne gli assegni in commento, il legislatore dispone che le altre detrazioni non siano “rapportate ad alcun periodo nell’anno”. Articolo 1 commi 15 e 16 – ulteriore detrazione in presenza di almeno 4 figli a caricoLa legge finanziaria, con l’obiettivo di sostenere le famiglie “numerose” introduce un’importante novità per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del TUIR.In particolare all’articolo 12 è strato aggiunto il comma 1-bis il quale prevede che:“In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.In altre parole, è stata prevista l’introduzione, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, di una detrazione d’imposta:•ulteriore, rispetto a quelle già previste dall’articolo 12, comma 1 del TUIR;•pari a euro 1.200 annui, non influenzata formalmente dal reddito complessivo del contribuente (la nuova detrazione spetta però soltanto se sono applicabili le normali detrazioni per figli a carico);•applicabile per interno anche se la condizione richiesta sussiste solo per una parte dell’anno;•in presenza di almeno 4 figli a carico: quindi devono coesistere le condizioni di figlio – non altro famigliare – e di essere a carico fiscalmente (il limite di reddito annuo per essere considerati a carico rimane fissato a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili);•ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (non sono possibili diverse ripartizioni;•in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro coniuge, a quest’ultimo per l’intero importo•in caso di separazione legale o di annullamento del matrimonio la ripartizione sarà in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.E al comma 3 dello stesso articolo 12 viene aggiunto:“Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predettoammontare”;Tale nuova detrazione non rispetta la regola prevista per le detrazioni d’imposta in generale ovvero di essere riconosciute nel limite dell’imposta dovuta dal contribuente. Il periodo aggiunto al comma 3 prevede infatti che l’importo di detrazione eventualmente non fruito per incapienza dell’imposta costituisce un credito d’imposta. Un decreto di prossima emanazione dovrà individuare le modalità per usufruire di tale credito.Il testo della circolare, riprendendo la norma della finanziaria, afferma che “l’ulteriore detrazione di 1.200 euro è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico”.La locuzione “se sono applicabili” fa riferimento letterale alla effettiva fruibilità delle detrazioni ordinarie, escludendo quindi dall’ulteriore detrazione in commento chi, per ragioni di reddito, pur essendo in presenza dei requisiti “familiari”, non ne ha beneficiato.Suggeriamo quindi per il momento di attenersi a tale indicazione, lasciando comunque aperta la possibilità a differenti interpretazioni e/o precisazioni, che potranno essere recuperate in sede di conguaglio entro il 28 febbraio o se successive attraverso la compilazione del modello 730.Come accennato la nuova detrazione spetta già dal 2007. La circolare 1/E precisa che il sostituto d’imposto è tenuto, sulla base dei dati in suo possesso, a riconoscere la detrazione in sede di conguaglio. Chi ha già operato sulle buste paga di dicembre dovrà, per questi casi, riaprire il conguaglio entro il 28-2-2009.Nelle annotazioni del CUD relativo al 2007 dovrà essere indicato l’eventuale importo della detrazione non fruito per incapienza. Articolo 1 comma 15 e 16 – reddito complessivo ai fini delle detrazioni d’impostaAi fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia nonché delle altre detrazioni previste dall’art 13 del TUIR, il reddito complessivo, da utilizzare sia come parametro di riferimento sia come variabile da inserire nelle formule, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Ne consegue che, il sostituto d’imposta che, nel corso del 2007, ha riconosciuto le detrazioni d’imposta sulla base di un reddito complessivo al lordo del reddito dell’abitazione principale (se comunicatogli dal sostituito), dovrà procedere, in sede di conguaglio di fine anno 2007, alla restituzione a quest’ultimo della maggior IRPEF trattenuta.La circolare 1/E precisa inoltre che l’esclusione del reddito dell’abitazione principale opera soltanto nei confronti del soggetto che intende avvalersi del beneficio, ma non per il calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico. Pertanto il limite di reddito di € 2.840,51, articolo 12 comma 2 Tuir, deve essere riferito al reddito complessivo del familiare comprensivo di quello dell’abitazione principale. Articolo 1 comma 201 – detrazione d’imposta sulle spese per l’asilo nidoIl comma 201 stabilisce che, anche per il periodo d’imposta 2007, trova applicazione la detrazione d’imposta del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei propri figli.In particolare, la detrazione d’imposta del 19% (introdotta dalla Legge Finanziaria 2006) si applica su un importo massimo di spesa, sostenuto dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio iscritto all’asilo nido. Articolo 1 comma 221 – detrazioni per carichi di famigliaA modifica dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973, viene disposto che le detrazioni d’imposta (per carichi di famiglia ex articolo 12 e altre detrazioni ex articolo 13 del TUIR) sono riconosciute se il percipiente•dichiara annualmente (è questo il termine aggiunto) di avervi diritto,•indica le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni (viene quindi inserita la richiesta del codice fiscale),•si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.Viene meno, quindi, l’efficacia della dichiarazione, a parità di condizioni, anche per i periodi d’imposta successivi (per effetto dell’abrogazione del terzo periodo, lettera a), comma 2 del DPR n. 600/1973).E’ suggeribile quindi che le imprese consegnino annualmente i moduli previsti per tale dichiarazione, perché in assenza della stessa rinnovata annualmente o modificata in presenza di variazioni non è possibile procedere a riconoscere le detrazioni di cui sopra.Tale requisito mutua sostanzialmente quanto previsto già per il 2007 con riferimento ai lavoratori extracomunitari, sia residenti che non, per i quali la richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati da certificare siano variati.Stranamente la circolare 1/E non è intervenuta su questo aspetto.
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