circolare 19.2008

Alcuni commi della Finanziaria ( art. 2 commi da 539 a 548) prevedono interventi a favore dell’incremento occupazionale all’interno delle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree sopra indicate, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333,00 mensili per ciascun lavoratore assunto.In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, il credito d’imposta è elevato ad euro 416,00 mensili.Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Per gli assunti a tempo parziale il bonus spetta in proporzione rispetto alle ore previste dal CCNL.L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni registrate nelle imprese collegate o soggette a controllo. Trova piena applicazione, seguendo un indirizzo già esistente in precedenti provvedimenti (come, ad esempio, la legge n. 489/1994), l’art. 2359 c.c.: ciò significa che sono considerate imprese controllate:a) quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;b) quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;c) quelle in cui si verifica l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.Il credito d’imposta spetta se:a) i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato, o abbiano perso un lavoro, o siano in procinto di perderlo, o siano portatori di handicap, o lavoratrici svantaggiate;b) sia rispettato il CCNL anche in favore degli altri lavoratori che non danno diritto al credito d’imposta;c) siano rispettate le norme sulla salute e sicurezza del lavoro;d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo.Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:- se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione del bonus occupazione, e- qualora siano emanati provvedimenti contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ex art. 28 L.300. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.La possibilità di beneficiare di tale incentivo per l’occupazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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