La consueta circolare Inps sui conguagli di fine anno (n. 136 del 21-12-2007) affronta il tema del versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, che è la vera novità del 2007.Le disposizioni di legge prevedono, infatti, che il versamento sia fatto mensilmente, ma che si effettui un conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.A nostro avviso non dovrebbe trattarsi di una situazione ordinaria in quanto l’accantonamento mensile dovrebbe essere esatto. Si può, però verificare il caso di emolumenti che vengono inclusi o esclusi dalla base di calcolo soltanto a fine anno ad esempio per consentire una valutazione compiuta della occasionalità o meno di alcuni emolumenti (es. continuità degli straordinari, se non esclusi espressamente dal CCNL nella base di computo del TFR). I datori di lavoro che hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero con la seguente procedura.- determineranno l’ammontare delle somme eccedenti;- indicheranno l’importo da recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.La circolare prevede anche una procedura per il recupero delle misure compensative, che a nostro avviso non dovrebbe essere utilizzata, trattandosi di datori di lavoro che devono versare l’intero Tfr (al Fondo di tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare). In ogni caso le riportiamo di seguito. I datori di lavoro:- determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;- indicheranno l’importo da restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.Per l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M121”.In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’importo recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elemento di . La circolare affronta anche il caso più probabile di aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto. Per il recupero delle misure compensative vale quanto detto sopra. I datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:- determineranno l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.In sede di conguaglio potranno altresì essere recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:TF11 Rec arretrati contributo TFR L297/82 Prev. ComplTF12 Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo TesoreriaSi pone anche il caso delle aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31-12-2006 che devono determinare l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria in relazione alla media dei dipendenti occupati nel 2007. Ovviamente l’obbligo scatta se si raggiunge il limite dei 50 addetti.In tal caso le aziende sono tenute- al versamento delle quote dovute dall’inizio dell’attività maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione del 2,74% calcolato fino alla data di effettivo versamento;- all’invio alla sede Inps competente della dichiarazione relativa all’obbligo entro il 31-3-2008.I datori di lavoro opereranno come segue:- determineranno l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;- indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”- determineranno la maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.In questo caso il recupero delle misure compensative è certo. L’importo spettante sarà indicato nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “TF12”. Ai fini del versamento delle quote riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento e di
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