I commi 67-69 della Legge 247/2007 hanno completamente ridisegnato il sistema di decontribuzione delle erogazioni di 2° livello (premi di risultato) abrogando la precedente normativa: lo sgravio – entro il limite massimo del 5% delle retribuzioni percepite dal singolo lavoratore – non sarà più automatico ma sarà subordinato alla disponibilità di un apposito fondo (650 milioni anni per il triennio 2008/2010) e alla domanda del datore di lavoro.
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