circolare 172.2007

I datori che hanno optato per il pagamento rateale dei premi Inail in sede di autoliquidazione 2006/2007 in futuro non dovranno ripetere la scelta. La disposizione è contenuta nella nota Inail dell’8-11-2007 prot. 008522. La possibilità di pagamento rateale è stata introdotta dall’articolo 59, comma 19 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.L’Istituto ha sempre richiesto ai datori di lavoro di esplicitare questa volontà utilizzando l’apposita casella presente nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni.A decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà espressa una prima volta è valida anche per gli anni successivi. Riportiamo di seguito le istruzioni dell’Istituto. • Il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;• Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione, deve barrare l’apposita casella SI nel modello della dichiarazione delle retribuzioni;• Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell’autoliquidazione utilizzando il modulo allegato alla nota e reperibile sul sito www.inail.it. Per quanto riguarda le modalità operative si precisa che il codice di “agevolazione” 70, che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’Autoliquidazione dell’anno in corso.In concreto possono ricorrere i casi di seguito esposti.Il Cod. 70 è presente per l’autoliquidazione 902007 e il Datore di lavoro barra la casella SI per l’autoliquidazione 902008.L’indicazione della volontà di rateizzare non determina riflessi per l’acquisizione del foglio salari; la specifica informazione, essendo già stata ribaltata dalla procedura, non viene considerataCod. 70 non presente per l’autoliquidazione 902007- Se con la dichiarazione salari viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione, il codice 70 viene attribuito- Se non barrato l’apposito campo, ogni pagamento effettuato oltre la data di scadenza sarà sanzionatoCod. 70 presente per l’autoliquidazione 902007 ed entro il 18 febbraio 2008 il datore di lavoro dichiara di non volersi avvalere della rateazione- La Sede provvede alla revoca del codice 70 per l’anno 2008Cod. 70 presente per l’autoliquidazione 902007 ed il datore di lavoro comunica di non avvalersi della rateazione oltre il 18 febbraio 2008- La Sede deve provvedere alla revoca del codice 70 avendo cura di stornare e riattribuire gli incassi effettuati oltre il termine di scadenza per consentire l’applicazione delle sanzioni civili per tardato pagamento.

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