circolare 154.2007

Il Ministero del lavoro risponde a due interpelli (note nn. 29 e 30 dell’11-10-2007) per ribadire rispettivamente le deroghe, e i relativi limiti, al riposo settimanale e alla cumulabilità del riposo settimanale e di quello giornaliero. In primo luogo si chiede se le deroghe alla coincidenza del riposo con la domenica comportano anche quella al riposo ogni sette giorni (cosiddetto rapporto 6+1).Come prevedibile la risposta è negativa in quanto la possibilità di far usufruire del riposo in giorno diverso dalla domenica (comma 3 articolo 9 Dlgs 66/2003) non consente, ad esempio di lavorare continuativamente per 7 giorni.La nota, richiamando la circolare n. 8/2005, precisa che la deroga prevista al comma 3 al riposo settimanale ogni sette giorni (6+1) è possibile a condizione che: esistano degli interessi apprezzabili; si rispetti, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro; non si superino i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.Infine la possibilità accordata ai Ccnl (articolo 9 comma 2) di derogare alle norme in materia di riposo deve essere limitata a casi eccezionali e deve essere comunque previsto un periodo di riposo compensativo equivalente. La seconda questione riguarda il cumulo tra il riposo settimanale di 24 ore e quello giornaliero di 11 che porta a un riposo totale di 35 ore continuative (comma 1 articolo 9 Dlgs 66/2003).Anche in questo caso la risposta è negativa. La citata circolare aveva ritenuto legittima la sanzione “in tutte quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il datore di lavoro non consenta il cumulo con il riposo giornaliero e cioè non aver concesso le 35 ore di riposo complessivo”.In questo caso le deroghe sono contenute al comma 2 dell’articolo citato che, come già visto, consente anche l’intervento del Ccnl, che pure non può consentire la sovrapponibilità dei due riposi.Sembra infine di capire che mentre non è possibile la deroga alla durata del riposo delle 24 ore, lo è il vincolo della consecutività dei due riposi.

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