Il Ministero del lavoro con nota n. 26 del 17-9-2007 ha risposto ad un interpello circa gli obblighi del somministratore di lavoro in materia di effettuazione dei rischi da parte dell’utilizzatore.La domanda parte da quanto previsto dall”articolo 20, comma 5, lett. c), del Dlgs 276/2003 che vieta la stipula di contratti di somministrazione da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 626.Il mancato rispetto della norma è sanzionabile per entrambi i contraenti.Al riguardo il Ministero afferma che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’altro contraente della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale modalità di autocertificazione (art. 4 comma 11, D.Lgs. n. 626/1994).Non è quindi sufficiente una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice ad esentare da responsabilità l’azienda somministratrice. Tale precauzione può al massimo produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile.
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