circolare 143.2007

A poche settimane dalla scadenza (il termine per la presentazione della domanda all’Inps scadrà il 30-9-2007), la circolare Inps n. 116 del 7-9-2007 e la nota Inail n. 7091 del 10-9-2007 esaminano le disposizioni della finanziaria 2007 (commi 1192-1201) in materia di emersione dal lavoro nero.La circolare Inps, che esaminiamo per prima, non aggiunge molto rispetto alle prime interpretazioni. Riportiamo di seguito le principali novità. Per un quadro complessivo si rimanda alla circolare Unicaf n. 30/2007Ricordiamo anche che da più parti era stata richiesta proroga della scadenza, vista la scarsa adesione da parte dei datori di lavoro. Al momento però non è stato emanato alcun provvedimento in questo senso. La regolarizzazione riguarda soltanto i rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero).Sono quindi esclusi i rapporti di lavoro, caratterizzati da fenomeni di omissione totale o parziale della contribuzione obbligatoria, per i quali sono stati effettuati tutti od alcuni adempimenti di carattere documentale (scritturazione sui libri, comunicazione al Centro per l’impiego, denunce DM10, EMens, etc.). La procedura riguarda tutti i datori di lavoro senza ulteriori requisiti. Sono quindi compresi coloro che intendano regolarizzare rapporti di lavoro domestico sia con cittadini italiani, sia con comunitari o extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La regolarizzazione è possibile anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.Non è quindi possibile l’emersione in presenza di• titoli esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) • sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria• posizioni già emerse su spontanea iniziativa del datore di lavoro ovvero a seguito di provvedimenti ispettivi per i quali il datore di lavoro abbia già provveduto a regolarizzare gli aspetti contributivi o sanzionatori.Condizione per l’accesso alla procedura è la stipula di un accordo sindacale.La legge precede anche la sottoscrizione di conciliazioni individuali. Questo però non è un adempimento obbligatorio (anche se fortemente consigliato). Questi accordi individuali possono essere stipulati sia in sede amministrativa sia in sede sindacale e hanno effetto conciliativo sia sulla parte economica sia sulla parte retributiva, ma ovviamente non sul quella contributiva.La regolarizzazione non può essere in ogni caso retrodatabile oltre un quinquennio dalla data della domanda (termine di prescrizione).La legge prevede che contestualmente alla domanda sia versata almeno una quota dei contributi (2/3 di quelli dovuti). La circolare, per coordinare l’adempimento con le altre scadenze ha fissato il termine al 16-10-2007. In caso di scelta di versamento rateale le rate successive saranno versate entro il 16 di ogni mese.L’accesso ai benefici è subordinato all’approvazione di un Collegio composto dai direttori della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e degli altri Enti Previdenziali territorialmente competenti. Il provvedimento finale non potrà che basarsi sulle risultanze dell’attività istruttoria e sulla verifica formale e sostanziale della documentazione presentata.Il collegio opererà con la presenza di tutti i componenti e adotterà i provvedimenti a maggioranza. Riportiamo infine il punto 8 della circolare che contiene le istruzioni operative.Per il caso di pagamento rateale, trattandosi di una dilazione “ope legis”, non occorre presentare la domanda sulla modulistica in uso per le rateazioni contributive ordinarie.Le istanze dovranno pervenire alle competenti strutture periferiche dell’Istituto tramite il modulo, … scaricabile dal sito www.inps.it – sezione moduli, ed essere accompagnate da copia dell’accordo sindacale, da copia del contratto di lavoro non inferiore a due anni stipulato con il lavoratore, oltre che dal contestuale versamento dell’importo dovuto con le modalità sopra illustrate. L’INPS è l’unico ente delegato a ricevere le istanze e ad istruirle, anche quelle comprensive della contribuzione dovuta all’INAIL (cfr. comma 1201).Al pagamento delle somme dovute all’INPS, i datori di lavoro provvederanno tramite il modello F24, indicando, come “causale contributo” nella sezione INPS, il codice EMDM (regolarizzazione lavoro sommerso aziende DM); oppure il codice EMLA (regolarizzazione lavoro sommerso aziende agricole) se la regolarizzazione riguarda gli operai agricoli. Dovranno altresì essere riportati negli appositi campi il codice della sede, la matricola della Ditta, il periodo oggetto della regolarizzazione e l’importo versato. Coloro che hanno versato il primo quinto, possono scegliere di pagare il residuo in unica soluzione o in forma rateizzata; in quest’ultima ipotesi, sulle 60 rate previste per il pagamento del contributo residuo non devono essere applicate né sanzioni, né interessi, purchè siano rispettate le scadenze previste.Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio previsto dalla legge, con la conseguenza che i contributi dovranno essere addebitati per intero e le sanzioni dovranno essere calcolate al tasso vigente alla data del pagamento ai sensi dell’art. 116 della Legge 388/2000. Riportiamo di seguito le istruzioni dell’InailPer quanto riguarda i periodi oggetto di regolarizzazione nei confronti dell’INAIL, il modulo è stato predisposto in modo da contenere le seguenti informazioni, necessarie al calcolo del premio dovuto per ogni lavoratore regolarizzato, identificato dal codice fiscale: 1. numero Posizione Assicurativa Territoriale; 2. voce di tariffa riferita alle retribuzioni afferenti ciascun periodo assicurativo denunciato. Ai fini del corretto calcolo del premio dovuto, è opportuno che i datori di lavoro interessati controllino il tasso applicato per ciascun periodo attraverso www.inail.it – Punto Cliente – ovvero acquisendo informazioni presso la Sede Inail più vicina.Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite mod. F24, compilando la specifica sezione INAIL ed indicando negli appositi campi il codice della sede, il codice ditta e relativo controcodice, il numero di riferimento 999600, la causale “P” e l’importo a debito versato. Ai fini del calcolo di quanto dovuto, il premio deve essere maggiorato dell’addizionale dell’1% (ex art. 181 Testo Unico).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *