circolare 137.2007

La manovra d’estate che ha distribuito il surplus del gettito fiscale (Legge n. 127 del 3-8-2007 di conversione del Dl 81/2007, pubblicata sul SO della GU n. 190 del 17-8-2007) ha finalmente risolto la questione della determinazione del valore del benefit per autovetture ad uso promiscuo assegnate a dipendenti e collaboratori.Alcuni provvedimenti adottati lo scorso avevano stabilito che tale valore era pari al 50% (anziché il 30%)del costo chilometrico ACI relativo alla percorrenza media convenzionale di 15.000 chilometri.Per il 2006 il provvedimento era stato sospeso. Per il 2007 teoricamente si sarebbe dovuto utilizzare il maggiore importo. L’Agenzia delle entrate (circolare 17.04.2007 n.21E riassunta nella circolare Unicaf n. 84/2007) aveva però disposto il mantenimento del riferimento al 30% anche in caso di rapporti cessati in corso d’anno.L’articolo 15bis della Legge 127 ripristina ora “definitivamente” quest’ultima percentuale.Pertanto i datori di lavoro che che hanno effettuato i conteggi utilizzando il 30% non dovranno effettuare alcuna operazione. Viceversa chi che optato per il 50% dovrà effettuare i conguagli (sia di tipo fiscale che previdenziale).La circolare 21E prevedeva che nelle annotazioni del CUD dovessero essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, eventuali rettifiche di imposta. Bisognerà attendere ulteriori istruzioni per sapere se questo adempimento rimarrà in tutti i casi o soltanto per i lavoratori cessati per i quali è stata utilizzato il 50% del costo.

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