circolare 130.2007

L’INPS, con circolare n. 113 del 6 agosto 2007, ha fornito le istruzioni per il versamento, da parte dei datori di lavoro, delle quote di TFR al FONDINPS tramite F24.A tal fine, è stato istituito un nuovo codice F24 denominato “FOIN”. Stante le caratteristiche delle somme afferenti al FONDINPS, la circolare precisa che i versamenti con la predetta causale non potranno essere soggetti a compensazioni e deduzioni.Per il versamento delle quote di TFR al FONDINPS i datori di lavoro potranno utilizzare il modello F24.Ai fini della relativa compilazione, dovranno essere seguite le seguenti modalità:• nella sezione INPS, andranno compilati i campi “codice Sede” e “matricola INPS”, secondo la prassi ordinaria;• nel campo “periodo dal – al” andrà indicato il periodo di paga mensile al quale sono riferite le quote di TFR oggetto del versamento (Es: 07-07 per il periodo “luglio 2007”).L’importo corrispondente alle quote di TFR dovrà essere versato indicando il codice causale di nuova istituzione “FOIN”, avente il significato di “Quote TFR FONDINPS”.Non essendo possibile effettuare compensazioni con le quote di TFR dovute, gli importi andranno effettivamente versati per intero, anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.Al fine di uniformare i termini di versamento, le quote di TFR, di pertinenza del FONDINPS, potranno essere utilmente versate alla scadenza ordinariamente prevista per i pagamenti con “F24” (16 del mese successivo a quello di riferimento).Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2007, il versamento dovrà essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza del semestre a disposizione del lavoratore per esercitare la scelta. Con successivo messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007, relativo alla predetta circolare n. 113/2007, l’INPS ha comunicato che, in considerazione delle difficoltà che le aziende possono incontrare per l’aggiornamento delle procedure, le quote di TFR relative a luglio 2007 (mese successivo alla scadenza del termine semestrale per la scelta) e quelle relative ad agosto 2007 potranno essere utilmente versate dai datori di lavoro entro la data di scadenza del versamento di ottobre 2007.Ovviamente, in tal caso, vista la natura del versamento dovrà essere applicata la maggiorazione del 2,74% a titolo di interessi dalla data di naturale scadenza fino alla data di effettivo versamento.

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