circolare 129.2007

Il ministero del lavoro, rispondendo, in data 19 luglio 2007, ad un interpello della Provincia di Rovigo, in merito alla possibilità di iscrivere i lavoratori stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità dei Centri per l’impiego in analogia con quanto previsto dall’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, ha precisato quanto segue. Sulla base di quanto disposto dal ministero delll’interno con direttiva n. 11050/M(8) del 5.8.2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, si ritene che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto e della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo possa continuare a godere dei diritti ad esso connessi tra cui quello di ottenere l’iscrizione all’elenco anagrafico o nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e con le modalità di cui all’art. 37 del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 394/1999.Ciò a condizione che la domanda di rinnovo venga presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni e che sia stata verificata la completezza della documentazione con conseguente rilascio da parte dell’ufficio della relativa ricevuta. Ovviamente, come specificato nella direttiva ministeriale, gli effetti dei diritti esercitati, nel caso di specie quello relativo alla permanenza nell’elenco anagrafico, cesseranno solo in caso di mancato successivo rinnovo, revoca od annullamento del permesso medesimo. Con l’occasione, segnaliamo che la DPL di Brescia, con la nota protocollo 19/04/2007 n.6073, ha confermato, invece, la propria posizione (vedi circ. caf. n. 78/2007) secondo la quale il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario con un permesso di soggiorno scaduto per il quale ha richiesto il rinnovo entro i 6o giorni successivi alla sua scadenza può essere sanzionato anche se il Ministero dell’interno con la direttiva 5/08/2006 sopra richiamata ha stabilito diversamente. L’intervento della DPL di Brescia fa seguito alla nota 25/01/2007 della Procura della Repubblica della stessa Provincia con la quale ha ricordato che i termini da rispettare per il rinnovo del permesso di soggiorno giunto a scadenza sono quelli previsti dal T.U. sull’immigrazione (ossia 30, 60 o 90 giorni prima della scadenza a seconda della diversa durata del permesso di soggiorno).

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