Il Ministero del lavoro, con nota n. 20 in risposta all’interpello del 19.07.2007 inoltrato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha affrontato la questione dell’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all’Istituto assicuratore della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l’inabilità permanente al lavoro. L’ art. 53, comma 5, del T.U. Inail stabilisce, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di denunciare “alla sede della circoscrizione dell’Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall’Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso predisposti” la malattia professionale corredata da certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia (…) della manifestazione della malattia”.L’inosservanza del termine di cinque giorni determina la sanzione amministrativa da €. 1.290,00 ad €. 7.745,00 (così quintuplicata ai sensi dell’art. 1, comma 1177, della legge n. 296/2006) per effetto del comma 8 dello stesso art. 53 e dell’art. 2 comma 1 lett. b ) della legge n. 561/93. Il Ministero, affrontando la questione, rileva innanzi tutto che l’art. 53, comma 5, del T.U. non contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo della denuncia o dall’obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; in particolare, i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità permanente al lavoro dell’assicurato.E’ proprio la tempestività della denuncia – ed in questo risiede a parere del ministero la ratio della norma in questione – a consentire all’Istituto di verificare dapprima, sulla base della documentazione amministrativa e medica acquisita, il diritto all’indennizzabilità e di procedere poi, nel più breve tempo possibile (e comunque non oltre il ventesimo giorno dall’evento) alla liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell’insorgenza della malattia professionale. Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile. Per il Ministero, altresì, gli obblighi di denuncia non sono venuti meno per effetto di alcune note pronunce della Corte Costituzionale, in particolare in ordine all’eventuale denuncia tardiva da parte del lavoratore, che non fa venir meno il diritto alla prestazione purchè la malattia denunciata sia insorta nei termini tabellari; altrimenti, in caso contrario, il lavoratore sarà onerato della prova circa il carattere professionale della malattia, dovendo indicare specificamente le mansioni svolte, le condizioni di lavoro, la durata giornaliera e il periodo complessiva di esposizione. In base a tali considerazioni, pertanto, il Ministero sostiene che la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/65 (come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/93) deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad inabilità permanente del lavoratore.Rammentiamo, al riguardo, che l’obbligo di denuncia di malattia professionale ricorre anche in caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
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