circolare 124.2007

La circolare Inps n. 105 del 17-7-2007 ha finalmente dato alle imprese agricole le indicazioni operative per il versamento della contribuzione al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.Le istruzioni riguardano “…i datori di lavoro agricolo per i dipendenti per i quali vige il sistema DMAG-Unico per le specificità del settore”.E’ quindi risolto il dubbio per quanto riguarda gli operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole ex lege 240/1984 per i quali si ipotizzava un versamento tramite Dm e che invece devono utilizzare il sistema Dmag.A questo proposito segnaliamo che almeno un programma paghe ha erroneamente previsto questa modalità. Non riportiamo le parti generali per le quali si rinvia alla circolare Caf n. 83/2007 (circolare Inps n.70/2007). Richiamiamo soltanto i casi di esclusione:• I lavoratori a tempo determinato (OTD) con rapporto di durata inferiore a tre mesi;• I lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato;• I lavoratori per i quali la contrattazione collettiva preveda, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, all’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi;• I lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna. Rispetto a quest’ultimo caso ribadiamo che si tratta di una possibilità forse più teorica che pratica anche perché nei casi di contratti a termine con scadenza non definita le procedure di comunicazione prevedono comunque l’indicazione di una data presunta.Al di fuori di quest’ultima casistica, per gli OTD l’esclusione dall’obbligo di versamento, quindi, opera solo in caso di rapporto di durata inferiore a tre mesi (n.b., quindi, non per i classici trimestri). Un problema che si pone al riguardo è quello di rapporti di lavoro con gli OTD reiterati nel corso dell’anno: in assenza di istruzioni Inps, riteniamo che le soluzioni possano essere le seguenti: più rapporti di durata inferiore a tre mesi, con interruzione e liquidazione del Tfr: nessun versamento è dovuto; più rapporti di durata inferiore a tre mesi, che si succedono senza soluzione di continuità e con liquidazione del Tfr alla risoluzione di ciascun rapporto: la situazione è incerta e, cautelativamente, è consigliabile provvedere al versamento, tenuto anche conto che, di fatto, almeno nell’ipotesi in cui il rapporto si sia svolto nell’ambito del trimestre solare, il versamento del Tfr coincide con il recupero della prestazione, per cui l’operazione si annulla. Più rapporti di durata inferiore a tre mesi, che si succedono senza soluzione di continuità e senza liquidazione del Tfr alla risoluzione di ciascun rapporto: il versamento al Fondo di Tesoreria riteniamo sia dovuto. Il versamento del contributo avverrà unitamente alle altre contribuzioni, attraverso la compilazione del modello Dmag con le codifiche riportate di seguito.Come purtroppo succede spesso negli ultimi mesi, anche in questo caso le istruzioni non sono molto chiare, in particolare per quanto riguarda la rivalutazione anche se poi nella parte operativa sono chiare le modalità di calcolo.La questione è rilevante visto che si tratta di un conteggio che deve effettuare il datore di lavoro.Le perplessità riguardano il riferimento sia al mese precedente la scelta (non si tiene conto che la scelta può essere parziale verso il fondo di previdenza e che il versamento al fondo di tesoreria è dovuto anche per i mesi successivi) sia al conteggio riferito all’effettivo versamento.Il datore di lavoro infatti può tener conto del fatto, ad esempio, che il pagamento di quanto denunciato col Dmag nel 2° trimestre deve essere effettuato il 16 dicembre, ma non può sapere se il versamento avverrà effettivamente in quella data, anche per errori di tariffazione dell’Istituto.La circolare Inps n. 70 per la fase transitoria prevedeva il conteggio degli interessi dal giorno in cui doveva essere effettuato il versamento e quello effettivo (ad esempio per il mese di gennaio il periodo era 16/2-16/7).Vediamo comunque le disposizioni operative che in parte superano questi dubbi.Il primo trimestre utile per dichiarare il contributo da versare al fondo è il 2° trimestre 2007 (presentazione DMAG-Unico entro il 31-7-2007 – scadenza di pagamento 17-12-2007). Riteniamo che, trattandosi di un pagamento nei termini, gli importi non debbano essere maggiorati della rivalutazione. La circolare infatti non ne accenna.Sullo stesso Dmag dovranno essere indicate le eventuali anticipazioni erogate sul trattamento di fine rapporto per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria (dovrebbe essere però una ipotesi abbastanza remota). Per i contributi al Fondo tesoreria relativi al 1° trimestre dovrà essere presentato un DMAG-Unico di variazione sempre entro il 31-7-2007. In questo caso la circolare specifica che “sul contributo da versare al fondo deve essere calcolato l’interesse di rivalutazione del 2,74% dalla scadenza di legge dei versamenti contributivi e fino alla data di effettivo versamento”. Stante la lettera della circolare riteniamo che si tratti del periodo 17-9-2007 / 17-12-2007 (scadenze di pagamento rispettivamente del 1° e del 2° trimestre 2007).La circolare richiama anche le norme relative all’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% solo per gli Oti) in misura proporzionale al Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria. L’esonero è totale per le aziende con più di 49 dipendenti (il Tfr è interamente versato a fondi di previdenza complementare o al fondo tesoreria), per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti sarà totale o parziale in ragione della percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. Anche le istruzioni per la compilazione del Dmag-Unico presentano punti oscuri. Le riportiamo di seguito con alcuni commenti tenendo conto che al momento non siamo riusciti a vedere le modifiche al modello. In primo luogo i datori di lavoro devono autodichiarare in un apposito campo del modello DMAG-Unico, riteniamo di nuova istituzione, il requisito occupazionale. A decorrere dalla presentazione della dichiarazione del 2° trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, al quadro “F” del modulo DMAG-Unico i seguenti dati:• nella seconda casella del campo “tipo retribuzione” una delle seguenti lettere: F Per denunciare la quota di TFR mensile maturata da versare al Fondo di Tesoreria comprensivo di interessi di rivalutazione G Per denunciare la quota di TFR mensile destinata alla previdenza complementare, per aziende con meno di 50 dipendenti H Per denunciare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro a carico del Fondo di Tesoreria Sembra che per gli operai agricoli lo sgravio dello 0,20% non sia distinto in base alla destinazione del Tfr, come invece avviene negli altri settori. Per le aziende con almeno 50 dipendenti non è prevista una distinzione tra il Tfr versato a previdenza complementare e quello destinato al fondo tesoreria.Per gli operai agricoli sembra l’Inps non operi una distinzione delle prestazioni (anticipazioni in corso di rapporto di lavoro o liquidazione Tfr). Si può pertanto presumere che il codice H riguardi entrambi i casi.La circolare non prende in considerazione la possibilità di utilizzo, nello stesso mese dei codici F e H (si può utilizzare la 3a riga? si deve compilare un’ulteriore sezione?…). Se il codice fosse solo uno si potrebbe pensare a un’esposizione del solo codice H per differenza tra somme a debito (F) e a credito (H) del datore di lavoro.• nel campo “% Retr. Mens.”, in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera “G” bisognerà indicare la % di conferimento alla previdenza complementare;• nel campo “retribuzione” bisognerà indicare gli importi di cui alle lettere “F”, “G” e “H”.La circolare non lo specifica, ma il campo “%Retr.Mens” è di nuova istituzione e servirà appunto per determinare lo sgravio contributivo.Per il calcolo dell’esonero contributivo relativo al 1° trimestre è necessario presentare alle sedi un’apposita istanza. Per procedere sarà necessario attendere la diffusione del relativo modello, che la circolare non contiene. E’ previsto che le Sedi effettuino lo sgravio del contributo in parola per gli Oti, al netto delle agevolazioni per zona tariffaria, direttamente in estratto conto riemettendo eventualmente il modello F24.Per le aziende con meno di 50 dipendenti lo sgravio avverrà, sempre al netto delle agevolazioni per zona tariffaria, in base alla percentuale di conferimento del TFR alla previdenza complementare, in estratto conto riemettendo eventualmente il modello F24. Riportiamo gli esempi proposti dalla circolareEsempio: azienda OTI con almeno 50 dipendentiBase imponibile * 0,2% * % dovuto per zona tariffaria = sgravioEsempio: azienda OTI con meno di 50 dipendentiBase imponibile * 0,2% * % dovuto per zona tariffaria *% di conferimento = sgravio Non è presa in considerazione, come già nella precedente circolare, la situazione di pagamento del Tfr a Otd cessati nel frattempo. Mentre però in quel caso era possibile il recupero immediato (in pratica si trattava di una partita di giro con pagamento della rivalutazione) nel caso dell’agricoltura questo non è possibile.Con le sole istruzioni ad oggi pervenute sembra che il versamento sia comunque richiesto anche se molti programmi paghe nell’area DM in caso caso di cessazioni nel 1° semestre non hanno esposto il versamento del contributo e il contestuale recupero della prestazione.

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