Il messaggio Inps n. 18311 del 12-7-2007 modifica il criterio di computo del congedo di maternità ante partum.Il sistema di computo fino ad oggi in vigore prevedeva il conteggio dei due mesi di astensione partendo dalla data presunta del parto ed includendo nel computo anche tale giorno (ad esempio in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo ante partum andava dal 16 giugno al 15 agosto).Il nuovo criterio adottato prevede, invece, l’esclusione del giorno presunto del parto (che comunque è oggetto di tutela). Nell’esempio precedente il periodo di congedo ante partum andrebbe dal 15 giugno al 14 agosto. Nell’ipotesi, peraltro poco probabile in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo ordinario di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre).Ricordiamo che in caso di parto anticipato i giorni non goduti “ante” saranno goduti “post”, mentre in caso di parto successivo alla data presunta il maggior congedo “ante” sarà comunque indennizzato.Il messaggio non fa riferimento alla possibilità di ridurre il congedo ante partum fino ad un mese. Riteniamo che, ovviamente, il nuovo criterio debba essere applicato anche in questo caso.Il nuovo meccanismo sarà utilizzato anche in favore delle lavoratrici autonome e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
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