L’INPS, con la circolare 2.07.2007 n. 98, ha dettagliatamente rammentato il regime previdenziale applicabile alle contribuzioni eventualmente destinate, insieme al TFR, ai fondi di previdenza complementare disciplinati dal D.Lgs. n. 252/05 e, conseguentemente all’istituzione del Fondo di garanzia contro il rischio di insolvenza del datore di lavoro verso i fondi di previdenza complementare, ha istituito nuovi codici per il versamento del contributo di solidarietà.Viene, innanzi tutto, precisato che: le quote di contribuzione a carico del lavoratore sono assoggettate a contribuzione ordinaria e non riducono, pertanto, l’imponibile previdenziale. le quote di contribuzione versate dal datore di lavoro sono, invece, esenti da contribuzione ordinaria ed assoggettate al contributo di solidarietà del 10%. Tale regime agevolato prescinde – ed è qui il primo aspetto innovativo precisato ora dall’Inps – dalla forma di previdenza complementare a cui il dipendente ha aderito, perciò anche se il versamento a carico del datore di lavoro discendesse da un accordo individuale. L’altra novità è la previsione della istituzione del Fondo di garanzia che, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27.1.1992, n. 80, è rimasto non realizzato per quindici anni ed è stato ripreso dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. 252/05; esso ha l’obiettivo di tutelare il lavoratore contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllataAl finanziamento di tale Fondo è destinata una percentuale pari all’1 per cento del gettito del contributo di solidarietà dovuto sulla contribuzione alla previdenza complementare da parte del datore di lavoro. Poiché ai sensi dell’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991, il contributo di solidarietà in questione affluisce alla gestione pensionistica di legge alla quale è iscritto il lavoratore, ciascuno degli altri enti previdenziali interessati (INPDAP,ENPALS,IPOST,INPGI) dovrà far affluire al Fondo di garanzia in trattazione, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps con apposita comunicazione, la quota corrispondente alla suddetta percentuale dell’1 per cento del gettito del contributo in esame. Conseguenza di quanto sopra, è la necessità di individuare distintamente, sul mod. DM10/2, il contributo sui finanziamenti datoriali per le finalità di previdenza complementare di cui al DLgs 252/2005, da quello dovuto sui finanziamenti datoriali per finalità diverse dalla previdenza completare. Per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare di cui all’articolo 1 del D.LGS. n. 252/2005, le aziende continueranno ad utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10: M900, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS; M940, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. Per il versamento del contributo del 10% dovuto su contributi e somme accantonate dal datore di lavoro sotto qualsiasi forma a Casse, Gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, dovranno essere utilizzati i codici di nuova istituzione dei quadri B-C del modello DM10: “M980”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd. complementare per la generalità dei lavoratori” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS; “M990”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd complementare per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002. In corrispondenza dei suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “giornate”. Le nuove modalità espositive hanno immediata applicazione; come di consueto i datori di lavoro potranno adeguarsi con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, quindi entro ottobre, con il DM 10/2 di settembre.Non è stato, però, precisato come regolarizzare l’eventuale trimestre (giugno – agosto) in cui i contributi sono stati comunque versati, ma con un’unica codifica.
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