Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare del 27 giugno 2007 – prot. 25/I/0008489, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi per riduzione dell’orario di lavoro e sulla sanzionabilità per mancato godimento nel periodo di maturazione.La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto di fonte contrattuale determinato su base annua ed in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore. Questa riduzione, solitamente viene realizzata tramite la concessione di permessi orari che possono arrivare anche alla concorrenza di uno o più giorni lavorativi.Ciò premesso, il Ministero evidenzia che il ROL è un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina stabilita dalle parti e che il mancato rispetto degli accordi non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria né penale né amministrativa. Non è possibile, nemmeno, ravvisare una violazione della disciplina contrattuale sanzionabile ai sensi dell’art. 509 c.p. in quanto tale previsione troverebbe applicazione solo in ipotesi di violazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes mentre, come è noto, attualmente i contratti collettivi sono di diritto comune. La risposta ministeriale al quesito trova la sua giustificazione nel fatto che la disposizione contrattuale che regolarmente i ROL riconosce al lavoratore un diritto disponibile e non un diritto indisponibile come le ferie, il lavoro straordinario ed i riposi giornalieri e settimanali.
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