circolare 108.2007

La delibera Covip del 13-6-2006 fornisce alcune indicazioni in merito alla destinazione del Tfr in caso di presenza di più fondi e di silenzio assenso del lavoratore.L’articolo 8, comma 7 del Dlgs 252/2005 prevede che il Tfr dei silenti debba essere conferito al fondo con il maggior numero di iscritti dell’azienda, laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione.Richiamando le proprie direttive del 28-6-2006, la Commissione ribadisce che la verifica del numero di iscritti deve essere effettuata alla data del • 1-1-2007 se la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente:• 30-6-2007 se per effetto di nuovi accordi collettivi, di nuove autorizzazioni all’esercizio o di modifiche statutarie, l’istituzione di nuove forme pensionistiche collettive è avvenuta dopo l’1-1-2007.Ricordiamo che attraverso un accordo collettivo aziendale stipulato dal datore di lavoro e dalle Ooss o Rsa/Rsu è possibile individuare il fondo di previdenza complementare nel quale confluirà il Tfr dei lavoratori che non hanno manifestato esplicitamente la propria scelta.Le imprese che hanno unità produttive ubicate in più regioni d’Italia, nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali, dovranno effettuare il calcolo dei dipendenti facendo riferimento al complesso dei lavoratori su scala nazionale e non già a quelli delle articolazioni operative a livello territoriale.

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