circolare 100.2007

Il messaggio Inps n. 13279 del 25-5-2007 chiarisce le modalità per l’utilizzo delle possibilità di flessibilità del congedo di maternità.L’articolo 20 del Dlgs 151/2001 consente alle lavoratrici in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto. Rispetto alla regola generale è possibile posticipare di un mese l’inizio dell’astensione.Per l’utilizzo di questa flessibilità è necessario che il ginecologo del SSN (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro.Il Ministero del lavoro (circolare n. 43/2000) aveva chiarito che l’interessata “deve presentare apposita domanda di flessibilità al datore di lavoro ed all’Inps, quale ente erogatore dell’indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie attestanti i predetti presupposti, acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza”.Fino ad oggi l’Inps aveva comunque accolto le domande di flessibilità presentate anche oltre il 7° mese di gravidanza, sul presupposto che le attestazioni sanitarie fossero state comunque acquisite dalla lavoratrice entro la fine del 7° mese. Nell’ipotesi in cui fosse stato impossibile acquisire anche le attestazioni sanitarie entro il 7° mese, la flessibilità veniva riconosciuta, ai fini della relativa indennità, soltanto per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni stesse. Dopo una lunga fase transitoria l’Istituto ha modificato il proprio orientamento.Dalla data di pubblicazione del messaggio saranno accolte, ai fini del diritto all’indennità, le sole domande di flessibilità alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, saranno respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione “parziale” della flessibilità (ossia “per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni” acquisite nell’8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3° capoverso). Secondo l’Inps il datore di lavoro che non verifica il rispetto di questa procedura, incorre nella violazione dell’articolo 16, lettera a) del Dlgs. 151/2001 per aver adibito al lavoro una donna nei due mesi precedenti la data presunta del parto (ossia a partire dall’inizio dell’8° mese di gravidanza) non essendo provata la compatibilità al lavoro della lavoratrice. Per questa violazione è previsto (articolo 18 dello stesso decreto) l’arresto fino a sei mesi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *