Il DM 5-3-2007 (GU n. 95 del 24-4-2007) ha confermato anche per l’anno 2006 lo sconto a favore delle imprese del settore edile. La circolare Inps n. 87 del 17-5-2007 fornisce le istruzioni operative.Lo sgravio riguarda tutte le contribuzioni a carico datore di lavoro diverse da quelle del Fpld, è pari all’11,50%, si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale).La riduzione opera sulle aliquote al netto delle riduzioni previste dalle leggi nn. 388/2000 e 266/2005.I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio: assunzione da liste di mobilità, contratti di inserimento).La legge 248/2006 ha introdotto ulteriori requisiti per fruire dell’agevolazione:i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.Queste condizioni possono essere attestate con autodichiarazione come dal modello allegato predisposto dall’Inps.Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite.I datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006 (cod. “L206”) non dovranno effettuare alcun adempimento.In caso contrario il recupero per l’intero anno 2006 potrà avvenire entro il 16-8-2007.A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel quadro “D” del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”.
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