Il 21-3-2007 la COVIP ha approvato una delibera contenente alcune direttive in merito al conferimento del Tfr ai fondi pensione in riferimento al decreto interministeriale del 30-1-2007, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 765, della finanziaria 2007.Per comodità seguiamo i 9 punti affrontati dalla circolare sintetizzando e commentando le risposte. 1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro. Sono chiamati ad esprimere la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi:• i lavoratori domestici • i dipendenti delle pubbliche amministrazioni • coloro che abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il Tfr Per i lavoratori assunti dall’1-1-2007 che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio TFR (tutto o in parte) ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, la scelta effettuata rimane valida. Tali lavoratori sono quindi esclusi dalla compilazione del modello TFR2, ma dovranno indicare la forma pensionistica alla quale intendono aderire.Il lavoratore potrà effettuare la scelta del fondo e della misura del Tfr da destinare entro 6 mesi dall’assunzione.I lavoratori che abbiano conferito, in precedenti rapporti di lavoro, una parte del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all’intero TFR, anche l’aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro (ovviamente questa opzione è possibile soltanto per i lavoratori “vecchi iscritti”).Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell’assunzione. A questo proposito sarà necessario che i singoli fondi adottino procedure coerenti visto che in alcuni casi era prevista la decorrenza dal mese successivo a quello di adesione.Resta ovviamente ferma la facoltà dei lavoratori di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.Per l’effettuazione di questa scelta non deve essere utilizzato il modello TFR2. Con una prossima circolare proporremo un fac simile di modello.I lavoratori dovono ovviamente consegnare anche la domanda di iscrizione al fondo che il datore di lavoro conserverà rilasciandone ricevuta.In caso di mancata scelta scatta il meccanismo del silenzio assenso con destinazione del Tfr alla forma pensionistica collettiva individuata o al fondo residuale istituito presso l’INPS (FONDINPS). 2. Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare I lavoratori che erano iscritti alla previdenza complementare, ma che hanno riscattato la propria posizione (il riscatto totale avviene dopo 48 mesi di disoccupazione) hanno la possibilità di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del Tfr.In questo caso la scelta avviene con le consuete modalità utilizzando il modello TFR2 (che il datore di lavoro deve consegnare). 3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell’emanazione del decreto La possibilità in oggetto è prevista dall’articolo 1, comma 6, del decreto ed ha il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della scelta già compiuta. La conferma deve avvenire, attraverso il modello TFR1, in caso di scelta sia per il mantenimento del Tfr sia per l’adesione a un fondo. 4. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR Il merito alla decorrenza delle scelte la COVIP ribadisce quanto già ipotizzato dopo l’emanazione del decreto e cioè:- per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;- per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007). 5. Sospensione dell’attività lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito Per la COVIP il computo del semestre ai fini della scelta della destinazione del Tfr è sospeso solo nei casi in cui all’interruzione dell’attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell’accantonamento delle quote di TFR.Si tratta, ad esempio, del caso della lavoratrice che usufruisce di un periodo di sospensione facoltativa per maternità. Per la verità la Commissione ha scelto un esempio discutibile in quanto il computo del periodo di astensione facoltativa ai fini della maturazione del Tfr discende dall’interpretazione giurisprudenziale prevalente dell’art. 34, comma 5, del D.lgs. 151/2001 e non dalla legge in maniera lineare. I casi previsti dalla legge sono ad esempio l’astensione obbligatoria per maternità, la malattia, l’infortunio, la Cig, la Cigs i contratti di solidarietà.Se il lavoratore usufruisce, invece, di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all’accantonamento del TFR. 6. Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso Considerato che il Dlgs 252/2005 prevede un periodo di 6 mesi per la scelta, la cessazione del rapporto di lavoro senza manifestazione espressa di volontà circa la destinazione del TFR, comporta, alla cessazione del rapporto, il diritto alla liquidazione del TFR maturato.Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non ricorre il silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato. 7. Conferimento del TFR da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29-4-1993 che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR (versamento dei soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) la scelta è limitata al mantenimento del TFR o all’integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.In questo caso dovranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell’apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito.Purtroppo la COVIP non ha affrontato in modo esplicito la situazione degli impiegati e dei dirigenti agricoli che ricevono il Tfr dall’Enpaia. Per il momento valgono quindi le considerazioni fatte nelle precedenti circolari. 8. Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina dell’articolo 2120 del codice civile. La scelta di mantenere il Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro può essere revocata in qualsiasi momento e può (riteniamo deve) essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare il modulo TFR1 o TFR2. Il lavoratore deve compilare anche il modulo di adesione al fondo. Il datore di lavoro deve conservare la relativa documentazione e rilasciare al lavoratore la ricevuta. 9. Portabilità della posizione individuale costituita presso FONDINPS In via generale la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.Nel caso in cui il trasferimento avvenga ad una forma pensionistica collettiva di riferimento, nel frattempo costituita, il lavoratore può aderirvi anche prima della decorrenza del citato anno. Il montante già conferito resta comunque a FONDINPS fino allo scadere dell’anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.La commissione non affronta il caso, abbastanza simile, dell’adesione collettiva a un fondo già esistente.
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