circolare 71.2007

La circolare n. 10 del 16-2-2007 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla modifica della tassazione degli incentivi all’esodo introdotta dal Dl 223/2006, ed alle modifiche introdotte in sede di conversione dalla L 248/2006.Come si ricorderà il provvedimento ha previsto l’abolizione dell’agevolazione (abbattimento dell’aliquota fiscale del 50%) per incentivare l’esodo dei lavoratori con più di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini (articolo 17, comma 1, lett. a Tuir).La legge di conversione aveva previsto un regime transitorio che manteneva il vecchio regime con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro:• cessati prima della data di entrata in vigore del decreto (entro il 3-7-2006)• cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decretoIl tempo trascorso dall’entrata in vigore del provvedimento rende la circolare di scarso interesse, se non per un riepilogo della normativa.L’unico aspetto che si può richiamare è l’elencazione, peraltro non tassativa, dei metodi per dare data certa a un atto (articolo 2704 del codice civile).- La formazione di un atto pubblico;- L’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;- La registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;- Il timbro postale, che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Ciò in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui è stata eseguita (Cassazione, Sez. I, Sent. 19 marzo 2004, n. 5561);- L’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;- L’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *