Il Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 2758 dell’1-3-2007 in risposta all’interpello n. 13 è intervenuto in merito al divieto di stabilire tariffe di cottimo.Il quesito, posto da Federmeccanica, riguarda l’utilizzo di apprendisti su linee a catena per i quali è prevista la corresponsione di una voce “utile di cottimo” che però oggi è stabilita in misura fissa e non ha più caratteriste incentivanti.La nota contiene due principi utili in senso generale.L’obbligo di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie previsto dalla Legge n. 25/1955, è stato abrogato dall’articolo 20 del Dlgs. n. 251/2004.In merito al quesito posto, il Ministero precisa che il divieto di stabilire tariffe di cottimo non si riferisce alla forma o alla denominazione del compenso, ma ai suoi contenuti. La previsione del Dlgs. n. 276/2003, infatti, è di evitare che l’apprendista possa subire un pregiudizio dall’applicazione di una retribuzione commisurata al risultato, proprio in ragione della minore capacità produttiva dovuta evidentemente ad una minore esperienza di lavoro.Anche se la nota non affronta esplicitamente la questione, riteniamo che i premi di risultato collettivi previsti dalla contrattazione di secondo livello, possano essere erogati anche agli apprendisti.
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