L’INAIL, con nota del 22/02/2007, fornisce alcune precisazioni in merito alle violazioni di propria competenza per le quali la Finanziaria 2007 ha previsto la quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative.Le sanzioni oggetto di incremento riguardano norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 e quindi non riguardano le sanzioni previste dal D.Lgs. 38/2000 (DNA); rientrano invece nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni tutte le sanzioni per violazioni formali disciplinate dal T.U. del 1965, come ad esempio le denunce di variazione dei dati aziendali o di cessazione dei lavori anche come conseguenza di comunicazione tardiva. I nuovi importi saranno applicati a condizione che l’illecito sia stato commesso nel 2007. La data di consumazione dell’illecito amministrativo coincide con la cessazione del comportamento, altrimenti si farà riferimento alla data del verbale ispettivo che ha accertato l’omissione dell’adempimento previsto dalla legge; tale impostazione si uniforma alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n.29/2006 che in merito alle maxisanzioni per lavoro nero recita: “… nel campo degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus regit actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione della violazione … Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito di natura permanente tuttavia … bisogna tenere presente che lo stesso si realizza, non con l’inizio ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di norma, coincide con la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo.”
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