circolare 63.2007

L’Inail ritorna sull’inquadramento delle imprese agricole tenute al pagamento del premio assicurativo ordinario alla luce del D.Lgs. n.38/2000.Già con la circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002 (al punto 2.c Casi particolari) l’Istituto assicuratore aveva affrontato il caso delle cooperative e consorzi ai quali si applica la legge 15.6.1984 n.240.Occorre ricordare che, al fine di garantire omogeneità di comportamento tra l’Inps e l’Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la classificazione effettuata dall’Inps in tema di “ impresa agricola” è vincolante anche ai fini Inail. La conseguenza, di norma, è che alla luce delle disposizioni vigenti, l’impresa classificata dall’Inps come agricola, deve essere ricondotta nella Gestione di cui al Tit. II del T.U. 1124/1965 (Agricoltura).Le sole eccezioni ammesse sono rappresentate dall’impresa agricola (come tale classificata dall’Inps) che sia tenuta, per disposizioni speciali e per ben individuati soggetti, al pagamento del premio Inail ordinario, mediante applicazione delle Tariffe dei premi e, a questo scopo, debba essere inquadrata in una delle quattro Gestioni tariffarie definite dal 2000.L’eccezione per eccellenza è costituita, appunto, dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dei soci.La legge n. 240/84 (che negli anni non ha subito modifiche) dispone, infatti, la classificazione delle suddette imprese e loro consorzi nel Settore Agricoltura, prevedendo per i lavoratori a tempo indeterminato, però, che ai fini dell’assicurazione antinfortunistica siano applicate e disposizioni del settore industriale.Con la circolare del febbraio 2002 l’Istituto concludeva affermando che data “ l’assoluta novità delle questioni trattate, si fa tuttavia riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni operative sul punto, in esito all’apposito parere ministeriale già richiesto”.Adesso la Direzione centrale rischi non avendo ricevuto nel frattempo un diverso avviso da parte del ministero, invita le sedi ad applicare le norme riportate nella circolare del 2002 che si riportano.Ai soli fini dell’obbligo assicurativo, le imprese in argomento devono essere inquadrate nella Gestione Tariffaria “Altre attività”, in considerazione del fatto che la classificazione previdenziale disposta dall’Inps (settore agricolo) non può essere utilizzata dall’Inail e che nella Gestione “Altre attività” rientrano le imprese non riconducibili nelle prime tre Gestioni (Industria, Artigianato e Terziario).La stessa soluzione deve essere adottata per le imprese agricole committenti di lavoro “parasubordinato”, le quali ai soli fini del pagamento del premio per tali lavoratori devono essere inquadrate nella Gestione Tariffaria “ Altre Attività”.Il passaggio dalla gestione tariffaria “industria” alla gestione “altre attività’” può comportare anche una variazione della voce di tariffa: nel “Grande gruppo 1” di tale gestione, relativo alle lavorazioni agricole – allevamenti di animali – alimenti le voci di tariffa sono solo due: la 1100, relativa a lavorazioni meccanico agricole, con tasso 51 per mille e la 1200, relativa a animali (mattazione e macellazione) e produzione di alimenti, con tasso 40 per mille.Le variazioni di inquadramento dovrebbero essere effettuate d’ufficio; è però evidente che, qualora ciò comporti un risparmio per la cooperativa, è opportuno attivarsi presso le sedi di competenza dell’Istituto al riguardo.

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