Continuiamo l’analisi delle risposte a quesiti che il Ministero del lavoro dedica al nuovo sistema della comunicazioni (aggiornamento 9-2-2007). Forniamo una selezione delle questioni non chiarite in precedenza accompagnate, quando necessario, con un commento. La precedente sintesi era contenuta nella circolare n. 33/2007. I quesiti sono divisi in 3 sezioni: I. Tipologie contrattuali; II. Termini, III. Varie I.11 (collaboratori di giornali) I collaboratori di giornali che non sono né dipendenti né giornalisti iscritti all’albo che inviano pezzi al giornale (e vengono pagati soltanto in caso di pubblicazione) sono considerati lavoratori autonomi occasionali e quindi non sono soggetti all’obbligo di comunicazione. I.15 III.5 (centro per l’impiego competente) In caso di tipologie di lavoro che non hanno una sede unica, la comunicazione deve essere effettuata al centro per l’impiego più prossimo o alla sede principale o a alla sede del datore di lavoro. L’importante è che la comunicazione sia effettuata.In caso di agente cui viene assegnata una zona comprendente più comuni “il criterio per l’individuazione del servizio è individuato dal datore di lavoro. Può essere la sede di lavoro o… la sede legale dell’azienda. La cosa importante è che sia mantenuto lo stesso criterio anche per le successive comunicazioni.”La risposta è senz’altro animata da pragmatismo. Il concetto di Centro per l’impiego più prossimo, peraltro presente molte riposte, è un po’ approssimativo, come pure quello di scelta da parte del datore di lavoro. La nota del 4-1-2007 affermava, come logico che La comunicazione deve essere effettuata al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. I.18 (compenso degli agenti di commercio) Il tema era già stato affrontato. Per il Ministero l’importo deve essere sempre indicato anche se, essendo previsto come provvigione, “sarà calcolato in modo approssimativo”. La nota prevede anche la possibilità di indicare la percentuale adattando il modulo.A nostro avviso questa risposta dimostra ancora una volta che agenti e rappresentanti sono stati inclusi impropriamente nell’ambito di applicazione dei commi 1180-1185 della Finanziaria 2007. II.7 II.8 (cessazione o trasformazione di rapporti per i quali non stata comunicato l’inizio) In caso di rapporti di collaborazione, associazione in partecipazione, agenzia ecc. iniziati prima dell’1-1-2007 deve essere comunicata la cessazione, la proroga o la trasformazione avvenuta dopo l’entrata in vigore della disposizione in oggetto. III.8 (amministratori e sindaci) La comunicazione al Centro per l’impiego deve essere effettuata anche per i membri degli organi sociali della società (membri del consiglio di amministrazione, amministratore unico, membri del collegio sindacale…)?Risposta: Per i membri degli organi sociali non sussiste l’obbligo di comunicazione.Abbiamo riportato integralmente il quesito e la risposta. Si tratta di una posizione corretta e di grande importanza pratica (che si attendeva dall’emanazione della norma di legge). III.9 (tirocini formativi) Fino all’emanazione del del modello unico, la comunicazione di assunzione non sostituisce quella prevista dall’articolo 5 del DM 142/1998 a Regione, Dpl e Rsa (che quindi dovrà essere ancora effettuata). III.10 (non instaurazione del rapporto) In caso di non instaurazione del rapporto di lavoro è sufficiente una comunicazione del centro per l’impiego senza indicazione delle motivazioni.
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