Il Ministero del lavoro risponde ad un interpello (n. dell’8-2-2007) in tema di lavoro straordinario. Trattandosi di quesiti posti da una Ausl, riportiamo le parti di interesse per i datori di lavoro privati. 1. Le ore straordinarie rese a seguito di chiamata per il servizio di pronta disponibilità possono costituire una deroga ai limiti fissati, ai sensi dell’art. 5 co. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 66/2003, nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori?Si osserva che il servizio di pronta disponibilità “in particolari settori critici e ad alta specializzazione di attività (blocco operatorio, dipartimento di emergenza/urgenza…)” è volto a sopperire ad attività non prevedibili e ad evitare un pericolo grave ed immediato e pertanto le relative ore di straordinario sembrano potersi effettuare in deroga al limite legale delle 250 ore annue.A tal proposito occorre puntualizzare che le ore di lavoro straordinario rese nelle citate situazioni vanno più opportunamente ricondotte ai casi previsti dall’art. 5 co.4 lett. b) anziché lett. a) del citato decreto legislativo (“casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione”). 2. Le ore straordinarie effettuate per formazione ed aggiornamento possono costituire un’ulteriore deroga ai limiti fissati dall’art. 5 co. 4 lett. c) del citato DLgs. 66/2003, per eventi particolari collegati all’attività produttiva?Nel caso di specie, l’attività di aggiornamento e formazione professionale costituisce un obbligo del datore di lavoro contrattualmente determinato (art. 20 CCNL comparto sanità del 2004), ai fini della computabilità di tale attività nei limiti di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, si evidenzia che tale scelta compete alla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso articolo (“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso…”).
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