Le attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione, (di cui al Dm 221/03 e all’art. 1, lettere a) e b) del Dm 274/97) sono state liberalizzate dall’art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, (GU. n. 26 del 1° febbraio 2007, ed entrato in vigore il 2 corrente mese).Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare 2 febbraio 2007, n. 3606 con la quale viene precisato innanzi tutto che per lo svolgimento delle attività di cui sopra:a) non esistano più vincoli d’accesso relativamente ai requisiti professionali,b) mentre continuano a sussistere i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.La nuova disciplina fa riferimento alle sole attività di pulizia e disinfezione (oltre che al facchinaggio), mentre non modifica le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione le quali, pertanto, continuano ad essere sottoposte al precedente regime di riconoscimento dei titoli professionali.Quanto sopra ha riflessi anche nei confronti dei lavoratori comunitari ed extracomunitari in relazione all’accesso a tali attività. Viene meno la necessità che i titoli culturali e lavorativi di detti lavoratori siano preventivamente deliberati dal Ministero. Ne consegue che, a partire dal 2 febbraio 2007, le imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio e movimentazione merci, di cittadini comunitari ed extracomunitari potranno essere iscritte alle Camere di commercio al pari di qualunque altra attività non regolamentata, fermo restando l’accertamento dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per i cittadini extracomunitari le camere accerteranno esclusivamente l’esistenza di una regolare carta di soggiorno, ovvero di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per uno dei motivi contemplati (dal artt. 14 e 39 ultimo comma del DPR 394/99).Il Ministero con l’occasione ricorda che il permesso di soggiorno si reputa in corso di validità, anche quando formalmente scaduto, sia stato richiesto il rinnovo prima della scadenza, o nei sessanta giorni successivi, e sia stato rilasciato, dalla competente Questura il talloncino di ricevimento con impressa data e numero di protocollo.
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