La risposta del Ministero del lavoro (25-1-2007) all’interpello n. 7/2007 chiarisce le possibilità di assunzione di cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea e ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ex articolo 11, comma 1, lettera a) del Dpr 394/1999.Nel caso in oggetto, il cittadino extracomunitario per i primi sei mesi dalla data del rilascio del permesso non può svolgere alcuna attività lavorativa. Se la decisione sulla domanda di asilo non è adottata entro questo termine, e il ritardo non è attribuibile al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato per ulteriori 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato politico, con il rigetto o l’accoglimento dell’istanza.La nota prosegue ricordando che in questi casi è possibile l’instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato purché ricorrano le ipotesi di cui al Dlgs 368/2001, compresi quelli di tipo formativo.
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