Il tema della trasformazione dei rapporti di collaborazione in lavoro subordinato è affrontato nei commi 1202-1210 della Finanziaria. Per tale finalità, a fianco di consistenti contributi da parte dei committenti è previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro. Anche in questo caso forniamo alcune prime indicazioni. I committenti datori di lavoro di collaboratori a progetto, entro il 30-4-2007, possono stipulare accordi aziendali (nelle aziende dove non sono presenti le Rsa/Rsu l’accordo deve essere territoriale) per la stabilizzazione di tali lavoratori attraverso contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi. Alla procedura di stabilizzazione possono accedere anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. L’accordo sindacale deve comprendere la stabilizzazione di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti dei provvedimenti amministrativi sono sospesi fino al completo pagamento del contributo straordinario richiamato sotto. E’ previsto che i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivano atti di conciliazione individuale e che i contratti di lavoro a tempo indeterminato godano dei benefici previsti dalla legislazione vigente.Gli atti di conciliazione sono validi soltanto se il committente versa alla gestione separata un contributo straordinario integrativo pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Il versamento è effettuato per 1/3 al momento della formalizzazione degli accordi e per la parte rimanente in 36 rate mensili (se il datore di lavoro non versa i contributi residui, si applicano le sanzioni previste in caso di omissione contributiva). Il versamento del contributo straordinario comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi.Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro precedenti alla trasformazione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro depositano all’INPS• gli atti di conciliazione• i contratti stipulati con ciascun lavoratore• l’attestazione dell’avvenuto versamento di 1/3 del contributo straordinario Il Ministero del lavoro approva i relativi accordi e dispone, nel limite delle risorse stanziate, l’integrazione della posizione contributiva del collaboratore nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (in pratica i contributi versati alla gestione separata dovrebbero avere un peso uguale a quelli che in analogo periodo sarebbe stati versati al Fpld.nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
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