circolare 188.2006

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo 21/12/2006 n. 7573, rispondendo ad un’istanza di interpello dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Treviso ha precisato che le clausole contrattuali istitutive, a favore dei dipendenti, del Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST, previste dal CCNL per le aziende del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, sono da considerarsi di natura obbligatoria, pertanto vincolanti solo per le parti contraenti e che, conseguentemente, l’inosservanza da parte del datore di lavoro non fa venir meno il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 10 L. 30/2003. In particolare, in ordine alla natura delle suddette clausole contrattuali, il Ministero rammenta che la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni ha qualificato come obbligatorie, e quindi non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro, varie disposizioni contrattuali tra cui quelle relative all’istituzione di enti bilaterali e commissioni paritetiche ed alla costituzione e funzionamento di casse integrative di previdenza o di assistenza (Cass.civ., sez.lav., n. 5625/2000; Cass.civ., sez.lav., n. 530/2003; Cass.civ., sez.lav., n. 6530/01, Cass.civ., sez.lav., n. 6173/1995). Tali disposizioni regolano i rapporti tra le associazioni sindacali contraenti e, pertanto, danno origine ad obblighi e diritti esclusivamente per i soggetti collettivi stipulanti (quindi per i datori di lavoro ad essi aderenti), ma non per i singoli lavoratori. Tra le motivazioni addotte dalla Suprema Corte per l’esclusione di tali istituti contrattuali dalla parte economico-normativa del contratto il ministero segnala che rilevano in particolare quelle concernenti la natura non retributiva della contribuzione prevista per il loro finanziamento e delle prestazioni erogate. A tal proposito, sostiene la Suprema Corte, va riconosciuto carattere retributivo esclusivamente alle prestazioni da corrispondersi in sostituzione di obblighi precisi del datore di lavoro e natura previdenziale ed assistenziale a quelle di tipo meramente eventuale legate all’avverarsi di determinate situazioni pregiudizievoli la cui contribuzione, tra l’altro, è esclusa dal reddito imponibile a fini contributivi (Cass.civ., sez.lav., n. 6530/2001). Inoltre, rispondendo all’interpello, il Ministero precisa ulteriormente che già con propria circolare n. 4/2004 – cui si era conformata l’INPS con propria circolare n. 74/2005 – era stato ritenuto che per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi di cui all’art. 10 del D.Lgs. 30/2003 è sufficiente l’integrale rispetto della sola parte economica e normativa dei contratti e non anche di quella obbligatoria. L’obbligatorietà dell’adesione al fondo EST da parte dei datori di lavoro – ed in specie, per ciò che ci riguarda, da parte delle numerose cooperative che hanno preso a riferimento il CCNL commercio-terziario – non aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL ha, in questi mesi, suscitato notevoli perplessità. I gestori del fondo avevano addirittura affermato che l’iscrizione ad EST è definita da una norma CCNL e che, quindi, la non iscrizione comporta una violazione contrattuale, per cui non sarebbe possibile nemmeno un’esenzione, pur in presenza di analoghe iniziative aziendali che assicurino, almeno, la medesima copertura sanitaria.Non condividiamo tale posizione ma, pur trattandosi di clausola obbligatoria e quindi non disciplinante direttamente il rapporto di lavoro, riteniamo abbastanza plausibile che un’eventuale vertenza instaurata da parte di singoli lavoratori, dipendenti da datori di lavoro non aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL, che non vengano perciò iscritti al fondo EST – in assenza di forme di assistenza sanitaria almeno equivalenti – possa vedere soccombere il datore di lavoro. E’, in ogni caso, sicuramente di rilievo, per il giudice che si trovasse a dover sentenziare in merito, la posizione assunta dal Ministero, con l’interpello in commento. Di maggior utilità ed incisività appare, invece, l’affermazione relativa alla permanenza del diritto alle agevolazioni contributive e, quindi, anche all’impossibilità per l’INPS, o per gli altri enti previdenziali, di ritenere evasione contributiva il mancato versamento del contributo di solidarietà sulle somme dovute (pur se non versate) al fondo EST.

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