circolare 178.2006

I commi da 1184 a 1189 modificano in modo radicale il sistema di comunicazione ai centri per l’impiego in caso di assunzione e cessazione intervenendo in particolare sull’articolo 9bis del Dl 510/1996.Dall’1-1-2007 le comunicazioni di assunzione e di inizio attività di lavoro autonomo dovranno essere effettuate il giorno antecedente e non più entro 5 giorni.Da diversi anni erano previste modifiche (comunicazioni contestuali all’assunzione, estensione ai soci lavoratori…) ma erano subordinate all’entrata in vigore della norma all’emanazione di un decreto contenente un modello unificato di comunicazione. I commi citati prevedono che in caso di instaurazione di rapporto di:• lavoro subordinato • lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto• lavoro di socio lavoratore di cooperativa• associato in partecipazione con apporto lavorativo• tirocinio di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilatai datori di lavoro devono darne comunicazione al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Dalla formulazione del testo, che peraltro ricalca quelli già noti, sembra che per i soci la comunicazione debba riguardare tutti i rapporti di lavoro (quindi anche quelli ad esempio di liberi professionisti, artigiani, commercianti o coltivatori diretti). La logica vorrebbe che l’adempimento riguardasse soltanto i soci subordinati, collaboratori coordinati e associati (anche se si è ritenuto che questa tipologia non sia applicabile).Considerato che l’adempimento sarà obbligatorio tra pochi giorni, per evitare sanzioni si consiglia di effettuare le comunicazione in tutti i casi. Ricordiamo che il Dl 223/2006 aveva già modificato la normativa in materia di comunicazioni per le sole imprese del settore edile che già da alcuni mesi devono effettuarle in giorno precedente a quello di assunzione. La comunicazione continuerà ad essere effettuata con le procedure in essere (ovviamente adattando i modelli alle nuove casistiche, in particolare collaboratori e tirocinanti) e deve indicare • i dati anagrafici del lavoratore• la data di assunzione• la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato• la tipologia contrattuale• la qualifica professionale • il trattamento economico e normativo applicato. Segnaliamo che per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato non esiste modulistica (trattandosi di obbligo di nuova istituzione) per cui, in attesa di disposizioni, si suggerisce di effettuare la comunicazione su carta intestata della cooperativa, con tutti i dati necessari per l’identificazione del datore di lavoro, del lavoratore della tipologia e caratteristiche del rapporto e della sua durata oppure adattando il modello C/ASS. Al momento non disponiamo di istruzioni. Segnaliamo però che la circolare n. 29/2006 emanata in occasione dell’analogo provvedimento per il settore edile prevedeva che la comunicazione, dovendo risultare da documentazione avente data certa, potesse essere fatta per raccomandata a/r, comunicazioni telematiche, fax ovvero posta elettronica certificata.Nella stessa occasione il Ministero aveva precisato che in caso di assunzione in un giorno immediatamente successivo ad una giornata festiva, la comunicazione deve avvenire comunque almeno il giorno antecedente anche se festivo. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione preventiva può essere limitata ai dati dal datore di lavoro e del lavoratore e alla data di assunzione. La comunicazione completa dovrà essere effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Nonostante questo notevole aggravio burocratico e in attesa che sia definito un sistema di trasferimento dei dati tra le amministrazioni pubbliche, non è stato abolito l’obbligo di comunicazione dell’assunzione all’Inail (e all’Ipsema per gli assicurati del settore marittimo), che anzi diventa più complicata in quanto deve essere effettuata esclusivamente con sistemi informatici. Quando saranno definiti i nuovi moduli di comunicazione previsti dall’articolo 4bis, comma 7, Dlgs 181/2000, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali saranno valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle DRL e DPL, dell’Inps, dell’Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Utg. La norma non dice nulla riguardo al settore agricolo per il quale l’articolo 01, comma 9, del Dl 2/2006 convertito in legge 81/2006 ha previsto che e comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro siano effettuate per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti. A nostro parere, considerato che il citato articolo 9bis è applicabile anche al settore agricolo seppure con diverse modalità, le disposizioni introdotte dalla Finanziaria sono applicabili anche a questo settore. Le associazioni imprenditoriali del settore agricolo hanno chiesto al Ministero di correggere la disposizione generale permettendo di mantenere la comunicazione all’Inps. Nei prossimi giorni anche questo tema potrebbe entrare nell’annunciato correttivo. Sono ampliati anche le situazioni in cui devono essere effettuate le comunicazioni di trasformazione al centro per l’impiego (entro 5 giorni). Riportiamo l’elenco completo che si arricchito degli ultimi 4 casi.a) proroga del termine inizialmente fissato;b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;f) trasferimento del lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del datore di lavoro; i) trasferimento d’azienda o di ramo di essa. La nuova normativa prevede anche che tutte le comunicazioni debbano essere effettuate in via informatica. Il decreto che istituirà il modello di comunicazione individuerà anche le modalità. Ovviamente nelle regioni dove operano già procedure telematiche (ad esempio Sare in Emilia-Romagna) si dovrà continuare ad utilizzarle con i necessari, e non sempre agevoli, adattamenti. E’ stato anche abrogato il comma 5 dell’articolo 19 del Dlgs 276/2003 che prevedeva la riduzione della sanzione per omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, alla metà del minimo se l’adempimento era effettuato spontaneamente entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione.Se l’abrogazione ha un senso nel primo caso (omessa comunicazione contestuale), sembra punitiva negli altri.

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