circolare 156.2006

Con risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla questione dei buoni pasto riconosciuti ai lavoratori a tempo parziale che non fruiscono della pausa pranzo e, alla luce del DPCM 18.11.2005 (vedi circ. UNICAF n. 12/2006), riconosce anche per tali situazioni il diritto all’esenzione fiscale dei buoni pasto, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri. In particolare, con risoluzione n. 118 del 30/10/2006 l’Agenzia delle Entrate giustifica il proprio mutamento di orientamento sulla base del disposto dall’art. 5, comma 1, lett. c), secondo il quale “i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”. Il citato DPCM, precisa l’Agenzia Entrate, pur non avendo natura tributaria assume rilevanza anche ai fini fiscali e, quindi, la risoluzione 15.12.2004, n. 153 (vedi circ. UNICAF n. 102/2004) deve ritenersi superata, con la conseguenza che anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano dei buoni pasto sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativi di cui all’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR ossia della non concorrenza, quali compensi in natura, nei limiti di euro 5,29, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale. Come auspicavamo nella nostra circ. UNICAF n. 12/2006 quindi, la definizione rigida e rigorosa delle modalità di utilizzo dei buoni pasto prevista dall’art. 5, comma 1, lett. c) del DPCM è divenuta anche il presupposto per accedere ai benefici fiscali.

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