Il lavoratore che si dimette a causa di un trasferimento in una unità produttiva posta a notevole distanza dalla propria residenza può chiedere l’indennità di disoccupazione (circolare Inps n. 108 del 10-10-2006).Il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione è prevista anche quando vi siano state dimissioni “per giusta causa”. Tra le fattispecie elencate da una precedente circolare Inps a titolo esemplificativo c’è anche la seguente: “e) dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”.Secondo l’Istituto di previdenza rientra nella previsione della lettera e) anche il caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell’azienda, quando questa ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.E’ necessario che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo si trovi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge, n. 91/2004.L’Inps precisa inoltre che, anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.
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