Le norme in materia di contratto di inserimento prevedono che, in caso di agevolazione contributiva superiore al 25%, debbano essere rispettate le norme previste dal regolamento UE n. 2204/2002 (le assunzioni devono essere incrementali oppure non essere sostitutive di personale licenziato per riduzione di personale, il beneficio non deve superare il 50% del costo annuo aumentato al 60% in caso di disabili).Con un’istanza di interpello è stato chiesto se è possibile godere di tale sgravi (superiori al 25%) senza il rispetto di quanto previsto dal regolamento UE qualora un’impresa rispetti il regime del de minimis (in pratica si tratta di un limite al di sotto del quale le agevolazioni sono considerate di importanza minore e non devono essere notificate alla UE).La risposta del Ministero è stata negativa in quanto il riferimento a tale regime non è previsto dalla norma. Su un secondo aspetto (se al fine di rispettare il tetto massimo del 50% o 60% del costo salariale annuo del lavoratore assunto previsto dal citato regolamento debba ricomprendersi tutta la massa contributiva, compresi i contributi INPS ed INAIL) la risposta, come peraltro prevedibile, è stata positiva.Nel costo è ricompresa qualunque forma di contribuzione di sicurezza sociale obbligatoria, ivi comprese le somme da versare a titolo di premi assicurativi INAIL. Del resto, anche la normativa in tema di cfl prevede la riduzione percentuale “sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti” senza operare alcuna esclusione.
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