circolare 145.2006

Il Ministero del lavoro con nota del 18-10-2006 ha risposto ad un interpello contenente diversi quesiti in materia di ferie, in parte già oggetto di chiarimenti. 1. E’ legittima una clausola della contrattazione collettiva che preveda un periodo inferiore alle due settimane di ferie (es. una settimana) come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di maturazione. Il Ministero pone, però la condizione che “tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie”. 2. La contrattazione collettiva può prolungare il termine di 18 mesi entro cui completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali.Anche in questo caso c’è un vincolo (anche se generico): la contrattazione non potrà rinviare il godimento delle stesse oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata. 3. L’interpello chiedeva anche se, in caso di risposta positiva, il prolungamento potesse riguardare anche il pagamento dei contributi Inps. Il Ministero non ha risposto direttamente, ma ha rinviato al messaggio Inps n. 18850 del 3-7-2006 (Cfr Circolare UNICAF n. 1005/2006) che però esaminava il caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause contemplate da norme di legge (ad esempio malattia, maternità, infortunio). In questo caso l’Istituto ha stabilito che il termine di 18 mesi rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo. Il termine torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa. 4. Il datore di lavoro non è responsabile del mancato rispetto del periodo minimo di due settimane di ferie (ovvero il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione se questo è dovuto a cause imputabili esclusivamente al lavoratore (es. assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile, etc.).Per il Ministero questa impossibilità deve però essere assoluta. Viene, infatti, riportato un esempio che lascia poco spazio ai dubbi.“È il caso, ad esempio di un lavoratore che sia assente per undici mesi e tre settimane e rientri in azienda per l’ultima settimana dell’anno. In questo caso il datore dovrà obbligatoriamente concedere al lavoratore la rimanente settimana di ferie, mentre la parte per cui non è possibile il godimento infra-annuale dovrà essere accorpata alle due settimane ulteriori ed essere goduta appena possibile e comunque entro i 18 mesi successivi (o il diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva)”.L’interpretazione restrittiva porrà molti problemi alle imprese, ma anche ai lavoratori che magari vorrebbero utilizzare le ferie in altri momenti dell’anno. 5. Non è invece possibile alcun riproporzionamento del periodo minimo di godimento delle ferie in caso di prolungate assenze dal lavoro.

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