circolare 142.2006

L’Inps, con circolare n. 111 del 13.10.2006, è intervenuto sulle nuove disposizioni contenute nella legge n. 248/06 (decreto Bersani) per contrastare il lavoro sommerso in particolare nel settore edile. Fermo restando che la competenza ad accertare ed irrogare le sanzioni è della DPL, gli aspetti principali trattati dalla circolare sono quelli che attengono le competenze specifiche degli ispettori dell’INPS, che di seguito esaminiamo. Segnalazioni da parte degli ispettori dell’INPSGli ispettori dell’Inps dovranno segnalare alla Direzione provinciale del lavoro, per l’emanazione della relativa contestazione, anche le violazioni alla disciplina dei tempi di lavoro non reiterate da parte dello stesso datore di lavoro, in quanto la verifica dell’esistenza o meno della reiterazione è di competenza del personale ispettivo della DPL. Maxisanzioni amministrative Rammentiamo, al riguardo, la previsione dell’art. 36 bis, comma 7, della legge n. 248/06 secondo il quale, “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.La nuova maxi sanzione amministrativa prevista per la presenza di lavoratori irregolari – sottolinea l’INPS – si riferisce non solo ai dipendenti “in nero”, ma anche ai lavoratori parasubordinati irregolari, nonché agli autonomi presenti in cantiere, non iscritti alla Camera di Commercio ed ai relativi albi di categoria, quindi sconosciuti agli istituti previdenziali; ciò a differenza del passato quando la precedente norma (legge 73/2002) si rivolgeva solo ai lavoratori subordinati. In linea con quanto ora afferma l’INPS, il Ministero del lavoro, con circolare n. 29/06, aveva al riguardo precisato, per converso, che la nuova sanzione da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare non è applicabile a quelle forme di prestazione lavorativa che occultano rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali, ma che comunque risultano dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche. Per tale maxi sanzione amministrativa non è ammessa la procedura della diffida obbligatoria, anche se dovrebbe essere possibile procedere all’applicazione della sanzione in misura ridotta, pagando entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981.Per quanto attiene, invece, la sanzione di 150 euro, la circolare n. 29/06 precisa che, trattandosi di mera maggiorazione della sanzione edittale, non è ammissibile il pagamento in misura ridotta. Alla contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa provvede il personale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, Direzione che provvederà successivamente ad emettere l’eventuale ordinanza di ingiunzione o di archiviazione Detta sanzione si aggiunge ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare (omessa comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione, omessa denuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.). Maxi sanzione civile sui contributi evasiOltre alla maxi sanzione amministrativa di cui sopra, la legge 24/06 stabilisce anche che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore “in nero” non può essere inferiore ad euro 3.000,00, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Essa si applica con esclusivo riferimento ai contributi evasi, quindi nell’ipotesi in cui sia scaduto il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento.L’INPS precisa che i propri ispettori dovranno calcolare le sanzioni civili dovute per ciascun lavoratore “in nero” con le consuete modalità e, qualora rilevino che l’importo dovuto sia inferiore ad euro 3.000,00 dovranno addebitare tale importo facendo esplicito riferimento all’art. 36 bis, comma 7, della legge n. 248/06. Da ultimo, la circolare in esame, rammenta che per le situazioni non definite o compiute, quindi ancora in atto al 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge 248/2006 la regolamentazione applicabile è quella contenuta nella norma stessa, non essendo stato definito un regime transitorio.

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