L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, con risoluzione n. 112 del 13.10.2006 ha precisato che i sostituti d’imposta non possono operare la ritenuta alla fonte ridotta del 50% sulle somme a titolo di incentivo all’esodo, corrisposte ai soggetti di sesso maschile che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avevano un’età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni; ciò, pur in presenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato l’art. 19, comma 4 bis del TUIR non conforme al diritto comunitario.Tale orientamento, motiva l’Agenzia delle Entrate, consegue dal fatto che la sentenza della Corte di Giustizia ha solamente affermato l’illegittimità della previsione di limiti differenti, tra uomini e donne, per l’accesso al beneficio, mentre non ha stabilito che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne con la conseguenza che l’adeguamento alla statuizione della Corte sarebbe anche potuto consistere nell’applicazione alla donna del limite di età più sfavorevole (cinquantacinque anni) per l’accesso al beneficio.Ad avallare la motivazione di tale risoluzione – secondo la quale l’illegittimità riguarda la disparità di trattamento, ma non il minor beneficio accordato agli uomini – riteniamo sia anche l’articolo 36, comma 23 della legge n. 248/06 (Cfr circolari UNICAF n. 106/2006 e 121/2006) con il quale l’agevolazione sulle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo è stata abolita dal 4 luglio u.s..per tutti, uniformando così il trattamento di uomini e donne.
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