L’articolo 23 del DL 262/2006 sembra aver previsto che i contributi e i premi dovuti dalle imprese della filiera sospesi fino al 31-10-2006 debbano essere pagati in 4 rate mensili anticipate maggiorate dell’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5%.Dobbiamo utilizzare il condizionale in quanto il testo del provvedimento (che riportiamo di seguito) è uno dei più imprecisi che si possa immaginare considerato che si riferisce al provvedimento che ha stabilito la possibilità di sospendere il pagamento dei contributi, ma non a quello che ha effettivamente attuato la norma (l’articolo 1-bis, comma 7, della Legge 81/2006).Siamo giunti a questa conclusione visto che è disposto il pagamento di un interesse e quindi si dovrebbe trattare di contributi e premi pregressi (anche se l’articolo 23 si riferisce a “ogni contributo o premio diprevidenza e assistenza sociale”).Le circolari Inps e Inail in materia avevano previsto il pagamento in un’unica soluzione entro il 16-11-2006 (Cfr. circolari UNICAF nn. 76 e 80 del 2006). Attendiamo quindi disposizioni relative alle modalità di versamento e al calcolo degli interessi. Art. 23. – Contributi previdenziali per il settore agricolo 1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 %.
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